Ordinanza 143/1979 (ECLI:IT:COST:1979:143)
Massima numero 14465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
30/11/1979; Decisione del
30/11/1979
Deposito del 06/12/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 143/79. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' ALLA VEDOVA DI PENSIONATO STATALE - DIRITTO - RIFERIMENTO ALL'ETA' DEL CONIUGE DANTE CAUSA AL MOMENTO DEL MATRIMONIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA' ANCHE AI CASI IN CORSO DI TRATTAZIONE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 143/79. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' ALLA VEDOVA DI PENSIONATO STATALE - DIRITTO - RIFERIMENTO ALL'ETA' DEL CONIUGE DANTE CAUSA AL MOMENTO DEL MATRIMONIO - ASSUNTA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA' ANCHE AI CASI IN CORSO DI TRATTAZIONE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, secondo comma, e 19, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, cosi' come modificati dalla legge 14 maggio 1969, n. 252, e dalla legge 28 aprile 1967, n. 264, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, 29, 31, 36 e 38 Cost. - escludono il diritto alla pensione di riversibilita' della vedova di pensionato statale con riguardo all'eta' del coniuge dante causa al momento del matrimonio, postoche' il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, entrato in vigore successivamente all'ordinanza di rinvio, ha modificato - all'art. 81, terzo comma - le condizioni per fruire della pensione di riversibilita' in caso di matrimonio contratto con pensionato statale, prevedendo all'art. 256 che le nuove norme da esso stabilite si applicano anche ai casi in corso di trattazione, per cui occorre che il giudice di provenienza esamini se le stesse siano applicabili al caso in oggetto e se, quindi, sussista ancora la rilevanza della prospettata questione di costituzionalita'.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 11, secondo comma, e 19, della legge 15 febbraio 1958, n. 46, cosi' come modificati dalla legge 14 maggio 1969, n. 252, e dalla legge 28 aprile 1967, n. 264, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, 29, 31, 36 e 38 Cost. - escludono il diritto alla pensione di riversibilita' della vedova di pensionato statale con riguardo all'eta' del coniuge dante causa al momento del matrimonio, postoche' il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, entrato in vigore successivamente all'ordinanza di rinvio, ha modificato - all'art. 81, terzo comma - le condizioni per fruire della pensione di riversibilita' in caso di matrimonio contratto con pensionato statale, prevedendo all'art. 256 che le nuove norme da esso stabilite si applicano anche ai casi in corso di trattazione, per cui occorre che il giudice di provenienza esamini se le stesse siano applicabili al caso in oggetto e se, quindi, sussista ancora la rilevanza della prospettata questione di costituzionalita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte