Prospettazione della questione incidentale - Motivazione non implausibile del rimettente - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di rilevanza, in quanto l'azione proposta nel giudizio a quo sarebbe volta a eludere i termini di decadenza rispetto ad un rapporto ormai esaurito. L'ordinanza di rimessione, con una motivazione che supera la soglia di non implausibilità, evidenzia che la domanda dei ricorrenti è finalizzata all'accertamento del diritto a beneficiare della retrodatazione giuridica nella qualifica rivestita, e non già all'annullamento dei rispettivi concorsi interni indetti dall'amministrazione d'appartenenza ovvero del provvedimento di inquadramento.
In virtù dell'autonomia tra il giudizio incidentale di legittimità costituzionale e quello principale, non rientra tra i poteri della Corte costituzionale, che effettua solo un controllo "esterno" sulla rilevanza, sindacare, in sede di ammissibilità, la validità dei presupposti di esistenza del giudizio a quo, a meno che questi non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti. Ai fini del relativo controllo, anche per il riscontro dell'interesse ad agire e per la verifica della legittimazione delle parti, è dunque sufficiente che il rimettente motivi in modo non implausibile sulla rilevanza. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 241 del 2008, n. 303 del 2007, n. 50 del 2007, n. 173 del 1994 e n. 62 del 1992).