Sentenza 148/1979 (ECLI:IT:COST:1979:148)
Massima numero 11674
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  07/12/1979;  Decisione del  07/12/1979
Deposito del 14/12/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11675  11676  11677


Titolo
SENT. 148/79 A. CACCIA - REGIONI PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO ED EMILIA ROMAGNA - LEGGI REGIONALI - TESSERINO AUTORIZZATIVO IN AMBITO REGIONALE - OBBLIGO - VIOLAZIONE DEL PRINCi`PIO DI LIBERTA' DI CACCIA - VIOLAZIONE DELL'ART. 117 COST. - INSUSSISTENZA DEL PRINCIPIO - REGIME DELLA CACCIA CONTROLLATA (T.U. 18 GIUGNO 1939, N. 1016) - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA - LIMITI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nella legislazione statale non si rinviene alcun principio che precluda al legislatore regionale di subordinare l'esercizio della caccia al possesso di un tesserino ma e` anzi sancito il principio secondo cui l'attivita` venatoria subisce necessariamente limitazioni poste a salvaguardia di altri interessi della collettivita`, quali l'incolumita` delle persone, la protezione della fauna, la tutela delle colture e dei prodotti agricoli. Il t.u. 5 giugno 1939, n. 1016, come modificato dalla legge 2 agosto 1967, n. 799, ha infatti introdotto all'art. 12 bis il regime della caccia controllata, secondo il quale l'esercizio venatorio puo` essere assoggettato a limitazioni ed a conseguenti controlli. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale in riferimento all'art. 117 Cost., dell'art. 2 della l. reg. Piemonte 13 agosto 1973, n.21, degli artt. 2 e 4 della l.reg. Lombardia 2 dicembre 1973, n. 56, dell'art. 1, l. reg. Veneto 8 settembre 1974, n. 48, dell'art. 16 della l. reg. Emilia-Romagna 13 luglio 1977, n. 34, sostitutivo dell'art. 14 l. reg. Emilia-Romagna 19 luglio 1976, n. 31. - cfr. Sentt. nn. 59 del 1965 e 69 del 1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte