Sentenza 148/1979 (ECLI:IT:COST:1979:148)
Massima numero 11676
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
07/12/1979; Decisione del
07/12/1979
Deposito del 14/12/1979; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 148/79 C. PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - ART. 23 COST. - RISERVA DI LEGGE - VA RIFERITA TANTO ALLA LEGGE DELLO STATO CHE ALLA LEGGE REGIONALE.
SENT. 148/79 C. PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - ART. 23 COST. - RISERVA DI LEGGE - VA RIFERITA TANTO ALLA LEGGE DELLO STATO CHE ALLA LEGGE REGIONALE.
Testo
La riserva di legge operata dall'art. 23 Cost. per l'imposizione di prestazioni patrimoniali va riferita tanto alla legge dello Stato che alla legge regionale. - cfr. S. n. 64/1975.
La riserva di legge operata dall'art. 23 Cost. per l'imposizione di prestazioni patrimoniali va riferita tanto alla legge dello Stato che alla legge regionale. - cfr. S. n. 64/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte