Sentenza 148/1979 (ECLI:IT:COST:1979:148)
Massima numero 11677
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  07/12/1979;  Decisione del  07/12/1979
Deposito del 14/12/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11674  11675  11676


Titolo
SENT. 148/79 D. CACCIA - REGIONI - LEGGI REGIONALI PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, EMILIA-ROMAGNA - PRESTAZIONI PERSONALI E PATRIMONIALI - POTESTA' IMPOSITIVA DELLA REGIONE - VINCOLI ALL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE EX ART. 119 COST. - ESCLUSIONE - COMPETENZA LEGISLATIVA CONCORRENTE - FONDAMENTO DELL'IMPOSIZIONE NELLA NORMAZIONE DELLO STATO - VIOLAZIONE DELL'ART. 23 COST. - ESCLUSIONE.

Testo
Ove si assuma che la riserva di legge ex art. 23 Cost. operi oltre la cerchia delle vere e proprie imposizioni tributarie, da un lato si allarga la sfera della garanzia per il soggetto vincolato alla prestazione; dall'altro, pero`, si riconosce al legislatore regionale una capacita` impositiva basata sulla potesta` legislativa di cui e` investito in virtu` dell'art. 117 Cost., potesta` che puo` esplicarsi anche oltre i limiti afferenti, ex art. 119 Cost., all'autonomia finanziaria della Regione, seppure, tuttavia, nei limiti di una competenza legislativa concorrente con quella statale.Cio` posto, la prestazione personale imposta dalle leggi regionali censurate per l'esercizio della caccia in ambito regionale -il versamento di una somma per il rilascio del tesserino - e` pienamente conforme all'art. 23 Cost., trattandosi di competenze legislative ripartite tra Stato e Regioni, in quanto il versamento e` autorizzato dalla normazione statale (art. 5, d.m. 18 giugno 1969 con cui e` stato emanato, ai sensi del t.u. n. 1016 del 1939, il regolamento-tipo della caccia controllata) e la legge regionale ne ha determinato l'importo e la destinazione, nei limiti della discrezionalita` garantita alla Regione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte