Ordinanza 150/1979 (ECLI:IT:COST:1979:150)
Massima numero 14468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  07/12/1979;  Decisione del  07/12/1979
Deposito del 14/12/1979; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 150/79. UNIVERSITA' E ISTITUZIONI DI ALTA CULTURA - DOCENTI UNIVERSITARI - INCARICATI - CONDIZIONI PER LA STABILIZZAZIONE DELL'INCARICO - LIMITAZIONE ALL'ANNO ACCADEMICO 1974-75 DELLA MATURAZIONE DEL TRIENNIO DI ANZIANITA' D'INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO - ESCLUSIONE DEI DOCENTI PROPOSTI NELL'ANNO ACCADEMICO 1972-73 PER UN INCARICO PER IL SUCCESSIVO ANNO 1973-74 - ASSUNTA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi primo e terzo, d.l. 1 ottobre 1973, n. 580 (nel testo che risulta dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766), nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, comma primo, 34, comma primo, 35, comma primo, 51, comma primo, e 97, comma primo, Cost. -, limitando all'anno accademico 1974-75 la maturazione del triennio di anzianita' d'insegnamento universitario, al fine di acquisire la "stabilizzazione" nell'incarico, dette norme consentivano tale possibilita' a coloro che fossero gia' incaricati nell'anno accademico 1972-73, ma non anche a coloro che nello stesso anno (e sempre anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento) fossero stati soltanto proposti per un incarico per il successivo anno 1973-74, pur avendo inteso estendere il medesimo diritto anche a quest'ultima categoria, postoche': il riferimento al terzo comma del citato art. 4 va rettamente inteso come fatto al quarto comma del testo attualmente in vigore, per effetto della legge di conversione che dopo il primo comma ne ha inserito, nel testo originario, altri due, nonche' della sentenza della Corte, che del secondo di questi ultimi ha dichiarato la illegittimita' costituzionale; nel corso dei giudizi di costituzionalita' e' sopravvenuto il d.l. 23 dicembre 1978, n. 817, il quale, con il quindicesimo comma del suo articolo unico, nel testo sostituito con la legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 54, ha sancito che "il disposto di cui al primo comma dell'art. 4 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, si estende ai professori incaricati di insegnamento ufficiale... in servizio nell'anno accademico 1978-79 e che abbiano maturato o maturino in anni accademici successivi tre anni di anzianita' di insegnamento", per cui si rende necessario accertare, alla stregua della nuova normativa, se la sollevata questione sia tuttora rilevante. - S. n. 110/1975, che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del terzo comma dell'art. 4 del d.l. 1 ottobre 1973, n. 580, nel testo modificato dalla legge di conversione 30 novembre 1973, n. 766.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 34  co. 1

Costituzione  art. 35  co. 1

Costituzione  art. 51  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte