Incidentalità della questione sollevata dal giudice - Non sovrapponibilità dell'oggetto del giudizio incidentale rispetto a quello del giudizio principale - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per difetto di incidentalità delle questioni per l'assunta coincidenza tra l'oggetto del giudizio costituzionale e quello rimesso alla decisione del giudice a quo. Nel caso di specie l'eventuale accoglimento delle questioni prospettate nel giudizio principale non si identificherebbe con il petitum del giudizio di legittimità costituzionale, il cui esito costituirebbe solo la pregiudiziale logico-giuridica per l'accoglimento della domanda dei ricorrenti; è peraltro dirimente che, nella fattispecie in esame, l'incidentalità delle questioni è evidente, avendo i ricorrenti proposto anche una domanda risarcitoria nel giudizio principale.
Per la giurisprudenza costituzionale il requisito dell'incidentalità ricorre quando la questione investe una disposizione avente forza di legge che il rimettente deve applicare come passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale. (Precedenti citati: sentenze n. 151 del 2009 e n. 303 del 2007).