Ordinanza 154/1979 (ECLI:IT:COST:1979:154)
Massima numero 14470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
18/12/1979; Decisione del
18/12/1979
Deposito del 20/12/1979; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 154/79. INDUSTRIA E COMMERCIO - VENDITE STRAORDINARIE O DI LIQUIDAZIONE - PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - LIMITI PENALMENTE SANZIONATI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - IUS SUPERVENIENS (DEPENALIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI SANZIONATE CON AMMENDA) - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 154/79. INDUSTRIA E COMMERCIO - VENDITE STRAORDINARIE O DI LIQUIDAZIONE - PREVIA AUTORIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO - LIMITI PENALMENTE SANZIONATI - ASSUNTA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - IUS SUPERVENIENS (DEPENALIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI SANZIONATE CON AMMENDA) - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 15 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 294, e degli artt. 2 e 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, i quali, nel loro combinato disposto - in asserito contrasto con l'art. 41, comma primo, Cost. -, subordinano la possibilita' di effettuare vendite straordinarie o di liquidazione alla preventiva autorizzazione della competente Camera di commercio, stabilendo inoltre che la stessa puo' essere concessa soltanto alle ditte o societa' che abbiano ottenuto l'autorizzazione del Sindaco all'apertura di esercizi di vendita (gia' licenza di commercio), posto che, nel corso del giudizio di costituzionalita', e' entrata in vigore la legge 24 dicembre 1975, n. 706, il cui art. 1 ha depenalizzato tutte le violazioni per le quali e' prevista soltanto la pena dell'ammenda, ivi comprese quelle di cui agli artt. 15, r.d.l. 294/1939, e 39, legge 426/1971, riguardanti - rispettivamente - la violazione delle norme concernenti la disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione e, piu' in genere, l'apertura di esercizi di vendita, per cui si rende necessario valutare se alla stregua delle nuove disposizioni la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2 e 15 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 294, e degli artt. 2 e 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, i quali, nel loro combinato disposto - in asserito contrasto con l'art. 41, comma primo, Cost. -, subordinano la possibilita' di effettuare vendite straordinarie o di liquidazione alla preventiva autorizzazione della competente Camera di commercio, stabilendo inoltre che la stessa puo' essere concessa soltanto alle ditte o societa' che abbiano ottenuto l'autorizzazione del Sindaco all'apertura di esercizi di vendita (gia' licenza di commercio), posto che, nel corso del giudizio di costituzionalita', e' entrata in vigore la legge 24 dicembre 1975, n. 706, il cui art. 1 ha depenalizzato tutte le violazioni per le quali e' prevista soltanto la pena dell'ammenda, ivi comprese quelle di cui agli artt. 15, r.d.l. 294/1939, e 39, legge 426/1971, riguardanti - rispettivamente - la violazione delle norme concernenti la disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione e, piu' in genere, l'apertura di esercizi di vendita, per cui si rende necessario valutare se alla stregua delle nuove disposizioni la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
co. 1
Altri parametri e norme interposte