Sentenza 1/1980 (ECLI:IT:COST:1980:1)
Massima numero 12145
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  17/01/1980;  Decisione del  17/01/1980
Deposito del 23/01/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  12146


Titolo
SENT. 1/80 A. CUSTODIA PREVENTIVA (CAUTELARE) - LIBERTA' PROVVISORIA (RIMESSIONE IN LIBERTA') - DIVIETO DI CONCESSIONE OVE SUSSISTA LA POSSIBILITA' CHE L'IMPUTATO COMMETTA REATI CHE PONGANO IN PERICOLO LE ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITA' - CONTRASTO CON L'ART. 27, COMMA SECONDO, COST. LIMITATAMENTE ALL'AVVERBIO "NUOVAMENTE" - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
L'art. 1, comma terzo, legge 22 maggio 1975, n. 152, che impone al giudice, nel concedere la liberta' provvisoria nei casi in cui e' consentita, di valutare che non sussista la probabilita', in relazione alla gravita' del reato ed alla personalita' dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere nuovamente reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettivita', presuppone, con la locuzione "nuovamente", la gia' accertata commissione, da parte dell'imputato, di altri precedenti reati da identificarsi in quello o in quelli per cui si procede, non essendovi alcun riferimento a precedenti penali o giudiziari dell'imputato stesso. Sotto tale profilo, la norma in parola viola il principio di presunzione di non colpevolezza, il quale impedisce - fino alla sentenza definitiva - di considerare l'imputato come sicuramente responsabile dei reati a lui attribuiti. (Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo, legge 22 maggio 1975, n. 152, limitatamente all'avverbio "nuovamente").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte