Sentenza 1/1980 (ECLI:IT:COST:1980:1)
Massima numero 12146
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
17/01/1980; Decisione del
17/01/1980
Deposito del 23/01/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
12145
Titolo
SENT. 1/80 B. CUSTODIA PREVENTIVA (CAUTELARE) - LIBERTA' PROVVISORIA (RIMESSIONE IN LIBERTA') - DIVIETO DI CONCESSIONE OVE SUSSISTA LA POSSIBILITA' CHE L'IMPUTATO COMMETTA REATI CHE PONGANO IN PERICOLO LE ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITA' - CONTRASTO CON GLI ARTT. 13, COMMA SECONDO, E 27, COMMA SECONDO, COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 1/80 B. CUSTODIA PREVENTIVA (CAUTELARE) - LIBERTA' PROVVISORIA (RIMESSIONE IN LIBERTA') - DIVIETO DI CONCESSIONE OVE SUSSISTA LA POSSIBILITA' CHE L'IMPUTATO COMMETTA REATI CHE PONGANO IN PERICOLO LE ESIGENZE DI TUTELA DELLA COLLETTIVITA' - CONTRASTO CON GLI ARTT. 13, COMMA SECONDO, E 27, COMMA SECONDO, COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La tutela della collettivita' dal pericolo di commissione di certi reati puo' essere ritenuta idonea alla finalita' della custodia preventiva, stante l'indubbio rilievo costituzionale di tale tutela, purche' sia accertato il collegamento con la condotta e la persona dell'imputato della cui liberta' si faccia questione. Non contrasta, percio', con gli artt. 27, comma secondo, e 13, comma secondo, della Costituzione, l'art. 1, comma terzo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui impone al giudice, nel concedere la liberta' provvisoria nei casi in cui e' consentita, di valutare che non sussista la probabilita', in relazione alla gravita' del reato ed alla personalita' dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongono in pericolo le esigenze di tutela della collettivita' (eliminato con contestuale pronuncia di illegittimita', l'avverbio "nuovamente", perche' contrastante con la presunzione di non colpevolezza).
La tutela della collettivita' dal pericolo di commissione di certi reati puo' essere ritenuta idonea alla finalita' della custodia preventiva, stante l'indubbio rilievo costituzionale di tale tutela, purche' sia accertato il collegamento con la condotta e la persona dell'imputato della cui liberta' si faccia questione. Non contrasta, percio', con gli artt. 27, comma secondo, e 13, comma secondo, della Costituzione, l'art. 1, comma terzo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, nella parte in cui impone al giudice, nel concedere la liberta' provvisoria nei casi in cui e' consentita, di valutare che non sussista la probabilita', in relazione alla gravita' del reato ed alla personalita' dell'imputato, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongono in pericolo le esigenze di tutela della collettivita' (eliminato con contestuale pronuncia di illegittimita', l'avverbio "nuovamente", perche' contrastante con la presunzione di non colpevolezza).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte