Sentenza 2/1980 (ECLI:IT:COST:1980:2)
Massima numero 9940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
17/01/1980; Decisione del
17/01/1980
Deposito del 23/01/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 2/80. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - RIVERSIBILITA' - CONDIZIONI E MISURA DELLA RIVERSIBILITA' A FAVORE DELLA VEDOVA - RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE DELLA RESTRIZIONE GIA' AFFERMATA NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE IN FATTISPECIE ANALOGA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 2/80. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONI DI GUERRA - RIVERSIBILITA' - CONDIZIONI E MISURA DELLA RIVERSIBILITA' A FAVORE DELLA VEDOVA - RAGIONEVOLE GIUSTIFICAZIONE DELLA RESTRIZIONE GIA' AFFERMATA NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE IN FATTISPECIE ANALOGA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Le disposizioni di cui agli artt. 58 e 69 della legge 10 agosto 1950, n.648 e 44 della legge 18 marzo 1968, n.313 che escludono le pensioni di riversibilita` per le vedove di pensionati di guerra se il matrimonio e` durato meno di un anno, salvo che sia nata prole, rispondono ad esigenze di tutela del pubblico erario contro iniziative maliziose e fraudolente, le quali non vengono meno in dipendenza della peculiare funzione - risarcitoria e non meramente assistenziale - delle pensioni di guerra. Tale restrizione risponde a criteri di indiscutibile razionalita`, e non confligge con gli artt. 29 e 31 Cost., dato che la pensione di riversibilita` inerisce ad un momento strettamente economico e, come tale, non direttamente influente rispetto ai contenuti ed agli scopi dell'istituto della famiglia costituzionalmente tutelati. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost., della questione di costituzionalita` delle norme sopra menzionate). - cfr. S. n. 3/1975
Le disposizioni di cui agli artt. 58 e 69 della legge 10 agosto 1950, n.648 e 44 della legge 18 marzo 1968, n.313 che escludono le pensioni di riversibilita` per le vedove di pensionati di guerra se il matrimonio e` durato meno di un anno, salvo che sia nata prole, rispondono ad esigenze di tutela del pubblico erario contro iniziative maliziose e fraudolente, le quali non vengono meno in dipendenza della peculiare funzione - risarcitoria e non meramente assistenziale - delle pensioni di guerra. Tale restrizione risponde a criteri di indiscutibile razionalita`, e non confligge con gli artt. 29 e 31 Cost., dato che la pensione di riversibilita` inerisce ad un momento strettamente economico e, come tale, non direttamente influente rispetto ai contenuti ed agli scopi dell'istituto della famiglia costituzionalmente tutelati. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 Cost., della questione di costituzionalita` delle norme sopra menzionate). - cfr. S. n. 3/1975
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Costituzione
art. 31
Altri parametri e norme interposte