Ordinanza 3/1980 (ECLI:IT:COST:1980:3)
Massima numero 14471
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
17/01/1980; Decisione del
17/01/1980
Deposito del 23/01/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 3/80. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - PROROGA DEI CONTRATTI - REGIME DI SOSPENSIONE DEGLI SFRATTI - IUS SUPERVENIENS - ABOLIZIONE DI QUEL REGIME E DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE - NECESSITA'DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 3/80. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - PROROGA DEI CONTRATTI - REGIME DI SOSPENSIONE DEGLI SFRATTI - IUS SUPERVENIENS - ABOLIZIONE DI QUEL REGIME E DETERMINAZIONE DEI TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE - NECESSITA'DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 quater, legge 31 luglio 1975, n. 363, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, 24 e 101 Cost. - non prevede la possibilita' - per il locatore gia' munito di ordinanza di convalida di licenza per finita locazione, della quale e' sospesa l'esecuzione a norma delle leggi vincolistiche in materia di locazioni - di iniziare altro giudizio per ottenere provvedimento di rilascio non sottoposto alla sospensione ex lege, quale quello fondato sulla situazione, nuova, di urgente ed improrogabile necessita' di destinare l'immobile ad abitazione propria, essendo sopravvenuto, nel corso del giudizio di costituzionalita', il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395, che ha abolito il regime di sospensione degli sfratti previsto dalle precedenti norme ed ha stabilito, in via definitiva, i seguenti termini per l'esecuzione del provvedimento di rilascio per finita locazione: 30 novembre 1978, 31 dicembre 1978, 28 febbraio 1979, 30 aprile 1979 per la esecuzione dei provvedimenti divenuti esecutivi rispettivamente entro il 31 dicembre 1974, 31 dicembre 1975, 31 dicembre 1976 e dopo il 1 gennaio 1977; inoltre, l'art. 2, comma secondo, decreto -legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito nella legge 31 marzo 1979, n. 93, ha statuito, tra l'altro, che per i provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 1 gennaio 1976, continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 298 del 1978, convertito nella legge n. 395 del 1978; infine, l'art. 6, comma primo, decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, ha prescritto che "l'esecuzione dei provvedimenti per i quali non e' stata presentata l'istanza di cui al primo comma dell'art. 5 nel termine ivi previsto ovvero la stessa non e' stata accolta, resta fissata per le date gia' stabilite ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93".
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 quater, legge 31 luglio 1975, n. 363, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, 24 e 101 Cost. - non prevede la possibilita' - per il locatore gia' munito di ordinanza di convalida di licenza per finita locazione, della quale e' sospesa l'esecuzione a norma delle leggi vincolistiche in materia di locazioni - di iniziare altro giudizio per ottenere provvedimento di rilascio non sottoposto alla sospensione ex lege, quale quello fondato sulla situazione, nuova, di urgente ed improrogabile necessita' di destinare l'immobile ad abitazione propria, essendo sopravvenuto, nel corso del giudizio di costituzionalita', il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 298, convertito nella legge 28 luglio 1978, n. 395, che ha abolito il regime di sospensione degli sfratti previsto dalle precedenti norme ed ha stabilito, in via definitiva, i seguenti termini per l'esecuzione del provvedimento di rilascio per finita locazione: 30 novembre 1978, 31 dicembre 1978, 28 febbraio 1979, 30 aprile 1979 per la esecuzione dei provvedimenti divenuti esecutivi rispettivamente entro il 31 dicembre 1974, 31 dicembre 1975, 31 dicembre 1976 e dopo il 1 gennaio 1977; inoltre, l'art. 2, comma secondo, decreto -legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito nella legge 31 marzo 1979, n. 93, ha statuito, tra l'altro, che per i provvedimenti divenuti esecutivi anteriormente al 1 gennaio 1976, continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 298 del 1978, convertito nella legge n. 395 del 1978; infine, l'art. 6, comma primo, decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, ha prescritto che "l'esecuzione dei provvedimenti per i quali non e' stata presentata l'istanza di cui al primo comma dell'art. 5 nel termine ivi previsto ovvero la stessa non e' stata accolta, resta fissata per le date gia' stabilite ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1979, n. 93".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Altri parametri e norme interposte