Ordinanza 4/1980 (ECLI:IT:COST:1980:4)
Massima numero 14472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
17/01/1980; Decisione del
17/01/1980
Deposito del 23/01/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 4/80. SANITA' PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA DEL DIPENDENTE STATALE - LIMITI LEGISLATIVI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E TUTELA DELLA SALUTE - IUS SUPERVENIENS: LEGGE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 4/80. SANITA' PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA DEL DIPENDENTE STATALE - LIMITI LEGISLATIVI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E TUTELA DELLA SALUTE - IUS SUPERVENIENS: LEGGE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 32, comma primo, Cost. - dell'art. 5, legge 19 gennaio 1942, n. 22, in quanto escluderebbe il diritto del dipendente statale all'assistenza sanitaria per cio' che riguarda la medicina preventiva e sancirebbe un differente trattamento dello stesso a seconda che usufruisca dell'assistenza diretta o indiretta, nonche' dell'art. 7, legge 30 ottobre 1953, n. 841, e della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, in quanto consentirebbero all'ENPAS di effettuare detrazioni sul rimborso delle spese al dipendente statale che usufruisca dell'assistenza indiretta, postoche', nel corso del giudizio di costituzionalita', e' entrata in vigore la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del servizio sanitario nazionale, che innova sostanzialmente in materia di assistenza sanitaria prevedendo, tra l'altro, l'unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione, per cui si rende necessario che il giudice di provenienza rinnovi l'esame della rilevanza delle proposte questioni, tenendo conto della nuova normativa in vigore.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 32, comma primo, Cost. - dell'art. 5, legge 19 gennaio 1942, n. 22, in quanto escluderebbe il diritto del dipendente statale all'assistenza sanitaria per cio' che riguarda la medicina preventiva e sancirebbe un differente trattamento dello stesso a seconda che usufruisca dell'assistenza diretta o indiretta, nonche' dell'art. 7, legge 30 ottobre 1953, n. 841, e della legge 6 dicembre 1971, n. 1053, in quanto consentirebbero all'ENPAS di effettuare detrazioni sul rimborso delle spese al dipendente statale che usufruisca dell'assistenza indiretta, postoche', nel corso del giudizio di costituzionalita', e' entrata in vigore la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del servizio sanitario nazionale, che innova sostanzialmente in materia di assistenza sanitaria prevedendo, tra l'altro, l'unificazione dei livelli delle prestazioni sanitarie, ivi comprese quelle di prevenzione, per cui si rende necessario che il giudice di provenienza rinnovi l'esame della rilevanza delle proposte questioni, tenendo conto della nuova normativa in vigore.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
co. 1
Altri parametri e norme interposte