Sentenza 6/1980 (ECLI:IT:COST:1980:6)
Massima numero 10060
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
25/01/1980; Decisione del
25/01/1980
Deposito del 30/01/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10061
Titolo
SENT. 6/80 A. PENSIONI - SUPERSTITI - VEDOVO - SPETTANZA SOLO NEL CASO DI INVALIDITA' AL LAVORO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE, A SEGUITO DI RIESAME DELLA QUESTIONE GIA' DECISA CON SENTENZA DI RIGETTO N. 201 DEL 1972.
SENT. 6/80 A. PENSIONI - SUPERSTITI - VEDOVO - SPETTANZA SOLO NEL CASO DI INVALIDITA' AL LAVORO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE, A SEGUITO DI RIESAME DELLA QUESTIONE GIA' DECISA CON SENTENZA DI RIGETTO N. 201 DEL 1972.
Testo
Essendo identica la funzione di apporto economico alla famiglia assolta dal reddito lavorativo della moglie a quella assicurata dal reddito lavorativo del marito, ne consegue che la normativa sulla riversibilita', che tale apporto intende perpetrare oltre la morte del coniuge lavoratore, non puo' ragionevolmente distinguere le due situazioni a seconda che cessi di vivere il marito ovvero la moglie, in aderenza al principio di parita' dei coniugi anche per quanto attiene alla destinazione del relativo reddito nell'ambito della famiglia, principio sancito dalla Costituzione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito con l'art. 22 legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui (quinto comma) stabilisce che "se superstite e' il marito la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10". - V. S. nn. 201 e 119/1972; 133/1970.
Essendo identica la funzione di apporto economico alla famiglia assolta dal reddito lavorativo della moglie a quella assicurata dal reddito lavorativo del marito, ne consegue che la normativa sulla riversibilita', che tale apporto intende perpetrare oltre la morte del coniuge lavoratore, non puo' ragionevolmente distinguere le due situazioni a seconda che cessi di vivere il marito ovvero la moglie, in aderenza al principio di parita' dei coniugi anche per quanto attiene alla destinazione del relativo reddito nell'ambito della famiglia, principio sancito dalla Costituzione. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito con l'art. 22 legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui (quinto comma) stabilisce che "se superstite e' il marito la pensione e' corrisposta solo nel caso che esso sia riconosciuto invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'art. 10". - V. S. nn. 201 e 119/1972; 133/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte