Sentenza 6/1980 (ECLI:IT:COST:1980:6)
Massima numero 10061
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  25/01/1980;  Decisione del  25/01/1980
Deposito del 30/01/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10060


Titolo
SENT. 6/80 B. PENSIONI - SUPERSTITI - VEDOVO - EQUIPARAZIONE DEL MARITO ALLA MOGLIE NEL DIRITTO ALLA PENSIONE DISPOSTA DALL'ART. 11, PRIMO COMMA, LEGGE N. 903 DEL 1977 LIMITATA ALL'IPOTESI DI DECESSO DELLA MOGLIE POSTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE MEDESIMA - PRONUNCIA DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE CIRCOSCRITTA ALLE PAROLE "DECEDUTA POSTERIORMENTE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE".

Testo
Va dichiarato costituzionalmente illegittimo in via conseguenziale (art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87) l'art. 11, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge", dovendosi, alla stregua dei principi enunciati nel dichiarare contestualmente l'illegittimita' parziale dell'art. 13 r.d.l. n. 636 del 1939, e successive modificazioni, riconoscere la spettanza della pensione di riversibilita' in ogni caso al marito superstite, quale che sia la data del decesso della assicurata o pensionata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27