Sentenza 7/1980 (ECLI:IT:COST:1980:7)
Massima numero 10062
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  25/01/1980;  Decisione del  25/01/1980
Deposito del 30/01/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 7/80. PENSIONI - SUPERSTITI - FIGLI MAGGIORENNI - SUBORDINAZIONE DEL DIRITTO ALLA PENSIONE ALLA INABILITA' AL LAVORO PREESISTENTE AL DECESSO DEL GENITORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' irrazionale la esclusione del trattamento pensionistico di riversibilita' dei figli superstiti maggiorenni che siano inabili al lavoro solo da data successiva alla morte del genitore. Il riferimento alla anteriorita' della invalidita' rispetto a tale decesso e' giustificato dalla esistenza solo in tal caso del nesso di dipendenza causale tra stato di bisogno dell'inabile e morte del genitore, essendo il bisogno stesso presupposto costante del trattamento pensionistico, e dipendendo da una situazione di pregressa vivenza a carico del lavoratore defunto e dal venir meno, appunto con la morte del genitore, di detta fonte di sostentamento. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dall'art. 2 legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito dall'art. 22 legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui subordina il diritto a pensione di riversibilita' degli orfani maggiorenni inabili al lavoro alla condizione che l'inabilita' sussista al momento del decesso del genitore). - V. S. nn. 123/1963; 6/1980; 37/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte