Sentenza 8/1980 (ECLI:IT:COST:1980:8)
Massima numero 9944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  25/01/1980;  Decisione del  25/01/1980
Deposito del 30/01/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 8/80. ASSISTENZA E PREVIDENZA - COLLATERALI PERMANENTEMENTE INABILI AL LAVORO - DIRITTO A PENSIONE DI RIVERSIBILITA'- CONDIZIONE CHE L'INVALIDITA' SUSSISTA AL MOMENTO DELLA MORTE DEL DANTE CAUSA - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le disposizioni che subordinano il diritto a pensione di riversibilita` dei collaterali permanentemente inabili al lavoro alla condizione che tale invalidita` sussista "al momento della morte del dante causa" trovano giustificazione razionale nella considerazione che l'invalidita` successivamente insorta evidenzia una eventuale situazione di bisogno che non e` in collegamento temporale e causale con la morte del familiare assicurato o pensionato, onde si pone fuori dalle esigenze di garanzia di "continuita`" di sostentamento cui risponde l'istituto della riversibilita`. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n.636 - modificato dall'art. 2, l. 4 aprile 1952, n.218, e poi sostituito dall'art. 22, l. 21 luglio 1965, n.903 - e dell'art. 24, l. 30 aprile 1969, n.153 nella parte in cui pongono la suddetta condizione). - cfr. S. n. 7/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte