Sentenza 9/1980 (ECLI:IT:COST:1980:9)
Massima numero 10064
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  25/01/1980;  Decisione del  25/01/1980
Deposito del 30/01/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9947  10065


Titolo
SENT. 9/80 A. PENSIONI - DI GUERRA - VEDOVI - MANCATA CONTEMPLAZIONE DEL VEDOVO (ACCANTO ALLA VEDOVA) QUALE SOGGETTO DEL DIRITTO ALLA RIVERSIBILITA' - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE .

Testo
Null'altro che la diversita' di sesso, in palese contrasto con l'art. 3 Cost., motiva il deteriore trattamento riservato dalla norma impugnata al vedovo della donna pensionata di guerra, rispetto alla condizione riservata alla vedova del pensionato di guerra. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 69 della legge 10 agosto 1950, n. 648, nella parte in cui non prevede, accanto alla vedova, anche il vedovo quale soggetto del diritto alla riversibilita' di pensione di guerra gia' fruita dal coniuge deceduto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte