Sentenza 10/1980 (ECLI:IT:COST:1980:10)
Massima numero 14842
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  25/01/1980;  Decisione del  25/01/1980
Deposito del 30/01/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14841  14844  14846  14848  14850  14852  14853  14854  14855  14856


Titolo
SENT. 10/80 B. IMPIEGO PUBBLICO - TRASFERIMENTO DI DIPENDENTI STATALI ALLE REGIONI LAZIO E CAMPANIA - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Al personale statale trasferito alla Regione, non e' dovuta la conservazione delle "posizioni di carriera" (VIII disp. trans. Cost., art. 17, legge n. 281 del 1970, art. 124 del d.P.R. n. 616 del 1977), essendo sufficiente che ad esso sia assicurata quel tanto di equivalenza - fra la posizione conseguente all'inquadramento nei ruoli regionali, rispetto alla posizione originaria - consentita dalle peculiari caratteristiche dell'ordinamento e della strutturazione degli uffici nella legislazione della Regione (nella specie, art. 81, terzo comma, della legge regione Lazio n. 20 del 1973). Atteso che, quanto al trattamento economico, detto personale non risulta essere stato svantaggiato, nei confronti di quello corrispondente rimasto inquadrato nei ruoli delle amministrazioni statali, spettando al medesimo un trattamento non inferiore a quello corrisposto presso l'ente di provenienza (artt. 3 e 4 legge regione Lazio n. 41 del 1977). (Non fondatezza, in riferimento all'VIII disp. transitoria della Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40, 72, 81, terzo e sesto comma, della legge 29 maggio 1973, n. 20 della Regione Lazio, come modificata dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 21, e dell'art. 36, secondo, quarto, quinto e sesto comma, della legge 16 marzo 1974, n. 11, della Regione Campania, come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte