Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di intervento manipolativo - Necessità che il sistema nel suo complesso offra precisi punti di riferimento, anche se non a "rime obbligate" - Indicazione da parte del rimettente del tertium comparationis - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, perché l'intervento richiesto si porrebbe in termini manipolativi del sistema, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata. Non è necessario che esista, nel sistema, un'unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere assunta come tertium comparationis, essendo sufficiente che il sistema nel suo complesso offra precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti alla previsione dichiarata illegittima. Vi è da dire che, peraltro, nel caso in esame la prospettata eccezione non è neppure pertinente, perché la soluzione additiva richiesta è puntualmente indicata mediante raffronto con il tertium comparationis indicato. (Precedenti citati: sentenze n. 233 del 2018 e n. 222 del 2018).
L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale è condizionata non tanto dall'esistenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. (Precedenti citati: sentenze n. 245 del 2019, n. 99 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018 e n. 180 del 2018).
Attengono al merito e non all'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale quelle afferenti la discrezionalità riconosciuta al legislatore nell'articolazione di qualifiche e modalità di avanzamento in carriera. (Precedente citato: sentenza n. 35 del 2017).