Sentenza 10/1980 (ECLI:IT:COST:1980:10)
Massima numero 14848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
25/01/1980; Decisione del
25/01/1980
Deposito del 30/01/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 10/80 E. IMPIEGO PUBBLICO - TRASFERIMENTO DI DIPENDENTI STATALI ALLA REGIONE LAZIO - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI - PREVISIONE DI QUALIFICHE UNICHE PER CIASCUNA CARRIERA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 10/80 E. IMPIEGO PUBBLICO - TRASFERIMENTO DI DIPENDENTI STATALI ALLA REGIONE LAZIO - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI - PREVISIONE DI QUALIFICHE UNICHE PER CIASCUNA CARRIERA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' valutabile, in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, secondo criteri desunti dalla scienza dell'amministrazione, se le qualifiche uniche per ciascuna carriera, introdotte dalla legge della Regione Lazio n. 20 del 1973, siano abbastanza articolate cosi' da potersi ritenere veramente "funzionali", in conformita' a quelle previste dall'art. 49, secondo comma, lett. b) dello Statuto della Regione, nelle quali - secondo il modello adottato, ben lontano da quello tradizionalmente proprio delle amministrazioni dello Stato - e' stabilita la suddivisione del ruolo organico del personale regionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 49, secondo comma, lett. b) dello Statuto della Regione Lazio, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40 della legge regionale del 29 maggio 1973, n. 20, come modificata dalla successiva legge del 29 maggio 1973, n. 21).
Non e' valutabile, in sede di giudizio di legittimita' costituzionale, secondo criteri desunti dalla scienza dell'amministrazione, se le qualifiche uniche per ciascuna carriera, introdotte dalla legge della Regione Lazio n. 20 del 1973, siano abbastanza articolate cosi' da potersi ritenere veramente "funzionali", in conformita' a quelle previste dall'art. 49, secondo comma, lett. b) dello Statuto della Regione, nelle quali - secondo il modello adottato, ben lontano da quello tradizionalmente proprio delle amministrazioni dello Stato - e' stabilita la suddivisione del ruolo organico del personale regionale. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 49, secondo comma, lett. b) dello Statuto della Regione Lazio, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 40 della legge regionale del 29 maggio 1973, n. 20, come modificata dalla successiva legge del 29 maggio 1973, n. 21).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Lazio
n. 0
art. 49
co. 2 lett. b