Sentenza 10/1980 (ECLI:IT:COST:1980:10)
Massima numero 14850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
25/01/1980; Decisione del
25/01/1980
Deposito del 30/01/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 10/80 F. IMPIEGO PUBBLICO - TRASFERIMENTO DI DIPENDENTI STATALI ALLE REGIONI LAZIO E CAMPANIA - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI - TRATTAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 10/80 F. IMPIEGO PUBBLICO - TRASFERIMENTO DI DIPENDENTI STATALI ALLE REGIONI LAZIO E CAMPANIA - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI - TRATTAMENTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non sono comparabili, ai fini del giudizio di eguaglianza, per mancanza di omogeneita' tra i due termini da raffrontare, il trattamento del personale rimasto inserito nei ruoli delle amministrazioni statali e quello del personale trasferito alle Regioni, ne' il principio costituzionale risulterebbe, nel caso, violato, stante l'autonomia legislativa regionale sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico dei relativi dipendenti (v. massima D). Del resto, il giudizio sulla giustizia delle leggi, in applicazione delle quali sono state attribuite le singole posizioni ai dipendenti regionali, inquadrati in una certa qualifica o livello, puo' effettuarsi nel giudizio di legittimita' costituzionale solo nei limiti delle violazioni del principio di eguaglianza, essendo garantita in detta sede, solo la posizione giuridica ed economica acquisita da ciascuno, senza riguardo alle rispettive posizioni di altri dipendenti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, terzo, quarto e sesto comma, della legge della Regione Lazio del 29 maggio 1973, n. 20 - come modificata dalla successiva legge in pari data, n. 21 - e degli artt. 36, terzo comma, e 39, primo, secondo e terzo comma, della legge della Regione Campania del 16 marzo 1974, n. 11 - come modificata dalla successiva legge del 9 settembre 1974, n. 52 -). - S. n. 27/1978.
Non sono comparabili, ai fini del giudizio di eguaglianza, per mancanza di omogeneita' tra i due termini da raffrontare, il trattamento del personale rimasto inserito nei ruoli delle amministrazioni statali e quello del personale trasferito alle Regioni, ne' il principio costituzionale risulterebbe, nel caso, violato, stante l'autonomia legislativa regionale sull'ordinamento degli uffici e sullo stato giuridico dei relativi dipendenti (v. massima D). Del resto, il giudizio sulla giustizia delle leggi, in applicazione delle quali sono state attribuite le singole posizioni ai dipendenti regionali, inquadrati in una certa qualifica o livello, puo' effettuarsi nel giudizio di legittimita' costituzionale solo nei limiti delle violazioni del principio di eguaglianza, essendo garantita in detta sede, solo la posizione giuridica ed economica acquisita da ciascuno, senza riguardo alle rispettive posizioni di altri dipendenti. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 81, terzo, quarto e sesto comma, della legge della Regione Lazio del 29 maggio 1973, n. 20 - come modificata dalla successiva legge in pari data, n. 21 - e degli artt. 36, terzo comma, e 39, primo, secondo e terzo comma, della legge della Regione Campania del 16 marzo 1974, n. 11 - come modificata dalla successiva legge del 9 settembre 1974, n. 52 -). - S. n. 27/1978.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte