Sentenza 10/1980 (ECLI:IT:COST:1980:10)
Massima numero 14853
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  25/01/1980;  Decisione del  25/01/1980
Deposito del 30/01/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14841  14842  14844  14846  14848  14850  14852  14854  14855  14856


Titolo
SENT. 10/80 H. IMPIEGO PUBBLICO - TRASFERIMENTO DI DIPENDENTI STATALI ALLA REGIONE LAZIO - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI - VALUTAZIONE DEI MERITI E DELLE CAPACITA' INDIVIDUALI - APPLICABILITA' DEL PRINCIPIO SECONDO CUI LA RETRIBUZIONE DEVE ESSERE PROPORZIONATA ALLA "QUANTITA' E QUALITA'" DEL LAVORO PRESTATO (ART. 36 COST.) - LIMITI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il principio costituzionale secondo cui la retribuzione deve essere proporzionata "alla quantita' e qualita'" del lavoro prestato (art. 36 Cost.), e' volto solo ad assicurare che nell'ambito dei vari rapporti di lavoro, comunque strutturati, non vi siano sproporzioni cosi' gravi da ledere il principio stesso, le quali, nel caso di trasferimento di dipendenti statali alla Regione, sono da evidenziarsi comparando, oltre ai dipendenti regionali, ingiustamente privilegiati nell'inquadramento, anche quelli meno favoriti che esercitino analoghe funzioni, sia presso la Regione che presso altri enti pubblici. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 36 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40, 72 e 81, terzo e sesto comma, della legge regione Lazio del 29 maggio 1973, n. 20 - come modificata dalla legge regionale in pari data, n. 21 - denunziati in quanto, prevedendo qualifiche uniche per ciascuna carriera, non assicurerebbero "la migliore valutazione dei meriti e delle capacita' individuali").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte