Sentenza 10/1980 (ECLI:IT:COST:1980:10)
Massima numero 14854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  25/01/1980;  Decisione del  25/01/1980
Deposito del 30/01/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  14841  14842  14844  14846  14848  14850  14852  14853  14855  14856


Titolo
SENT. 10/80 I. IMPIEGO PUBBLICO - TRASFERIMENTO DI DIPENDENTI STATALI ALLE REGIONI LAZIO E CAMPANIA - INQUADRAMENTO NEI RUOLI REGIONALI - QUALIFICHE FUNZIONALI E TABELLA ORGANICA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il sistema delle qualifiche o livelli funzionali previsto dalle leggi regionali del Lazio n. 20 del 1973 e Campania n. 11 del 1974, sebbene semplificato all'estremo, non e' arbitrario o manifestamente irragionevole, rispetto al fine indicato dall'art. 97 Cost., in quanto presenta il vantaggio di attuare, da un lato la perequazione retributiva per classi di prestazioni considerate omogenee o affini e dall'altro la mobilita' del personale inquadrato nel medesimo livello o nella medesima qualifica funzionale. Il sistema, peraltro, non lede neanche il principio di imparzialita' dell'amministrazione, non essendo in contrasto con il principio di eguaglianza (v. massima F). (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40, 72, 76, sesto comma, e 81, terzo, quarto e sesto comma, della legge della Regione Lazio del 29 maggio 1973, n. 20, come modificata dalla legge regionale in pari data n. 21, nonche' degli artt. 36, secondo terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge della Regione Campania del 16 marzo 1974, n. 11, come modificata dalla legge regionale del 9 settembre 1974, n. 52).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97  co. 1

Altri parametri e norme interposte