Sentenza 10/1980 (ECLI:IT:COST:1980:10)
Massima numero 14856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
25/01/1980; Decisione del
25/01/1980
Deposito del 30/01/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 10/80 M. REGIONI A STATUTO COMUNE - IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO DEL PERSONALE REGOLATO PRIMA DI PREDISPORRE IL RELATIVO ASSETTO DELLE FUNZIONI E DEGLI UFFICI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 10/80 M. REGIONI A STATUTO COMUNE - IMPIEGO PUBBLICO - TRATTAMENTO DEL PERSONALE REGOLATO PRIMA DI PREDISPORRE IL RELATIVO ASSETTO DELLE FUNZIONI E DEGLI UFFICI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nel caso di enti costretti a misurarsi con i problemi del loro primo impianto, come le Regioni di diritto comune al tempo della loro entrata in funzione, non determinano illegittimita' costituzionale eventuali carenze e lacune delle rispettive normative che in altre circostanze potrebbero apparire abnormi, quali, nella specie, il non aver definito le attribuzioni e le responsabilita' corrispondenti ad ogni "status" dei propri impiegati, avendo provveduto a regolare il trattamento del personale senza aver predisposto il relativo assetto delle funzioni e degli uffici. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 97, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40, 72, 81, terzo e sesto comma, della legge 29 maggio 1973, n. 20, della Regione Lazio, come modificata dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 21, e dell'art. 36, secondo, quarto, quinto e sesto comma, della legge 16 marzo 1974, n. 11, della Regione Campania, come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52).
Nel caso di enti costretti a misurarsi con i problemi del loro primo impianto, come le Regioni di diritto comune al tempo della loro entrata in funzione, non determinano illegittimita' costituzionale eventuali carenze e lacune delle rispettive normative che in altre circostanze potrebbero apparire abnormi, quali, nella specie, il non aver definito le attribuzioni e le responsabilita' corrispondenti ad ogni "status" dei propri impiegati, avendo provveduto a regolare il trattamento del personale senza aver predisposto il relativo assetto delle funzioni e degli uffici. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 97, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 40, 72, 81, terzo e sesto comma, della legge 29 maggio 1973, n. 20, della Regione Lazio, come modificata dalla legge regionale 29 maggio 1973, n. 21, e dell'art. 36, secondo, quarto, quinto e sesto comma, della legge 16 marzo 1974, n. 11, della Regione Campania, come modificata dalla legge regionale 9 settembre 1974, n. 52).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 2
Altri parametri e norme interposte