Sentenza 12/1980 (ECLI:IT:COST:1980:12)
Massima numero 9655
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  12/02/1980;  Decisione del  12/02/1980
Deposito del 15/02/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 12/80. REGIONE SICILIA - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 14 LETT. Q DELLO STATUTO SPECIALE, DELLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1973, N. 45, ART. 1 E LEGGE REGIONALE 23 MARZO 1971, N. 7, ARTT. 56, 75 E 90 - MANCATO ADEGUAMENTO AL D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748 - INSUSSISTENZA DEL PRESUPPOSTO DI APPLICABILITA' AUTOMATICA DEL PRINCIPIO DI NON INFERIORITA' DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PIU' ELEVATI FUNZIONARI REGIONALI RISPETTO A QUELLO DEI FUNZIONARI STATALI CORRISPONDENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE - FACOLTA' DELLA REGIONE DI ACCOGLIERE, OVE SUSSISTANO I PRESUPPOSTI DI CORRISPONDENZA, NORME E PRINCIPI SIMILI A QUELLI PROPRI DELLA AMMINISTRAZIONE STATALE.

Testo
In virtu` dell'ampia potesta` legislativa riconosciutale in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali dalla lett. p) dell'art. 14 del proprio Statuto e di stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione dalla lett. q) del medesimo art. 14, ben puo` la Regione Sicilia stabilire in piena autonomia gli emolumenti dei propri dirigenti, non piu` comparabili con quelli dei dipendenti statali, stante la diversita` delle rispettive funzioni corrispondente alla diversita` dei relativi ordinamenti. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 14 lett. q) Statuto speciale - dell'art. 1 L.R. n. 45 del 1973, e degli artt. 56, 75 e 90 della l.r. n. 7 del 1971).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte