Prospettazione della questione incidentale - Corretta individuazione della norma censurata - Conseguente richiesta di intervento additivo - Insussistenza di aberratio ictus - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, per erronea individuazione della disposizione censurata. L'effetto distorsivo denunciato si correla, nella prospettazione del giudice a quo, può essere eliminato solo mediante un intervento additivo sulla norma indicata, per cui l'oggetto delle censure di illegittimità costituzionale è stato correttamente individuato.
Ricorre l'inammissibilità delle questioni per aberratio ictus solo ove sia erroneamente individuata la norma in riferimento alla quale sono formulate le censure di illegittimità costituzionale, mentre l'imprecisa indicazione della disposizione indubbiata non inficia di per sé l'ammissibilità della questione stessa, nell'ipotesi in cui sia possibile individuare il contesto normativo effettivamente impugnato alla stregua del contenuto delle censure formulate nella stessa ordinanza di rimessione. (Precedente citato: sentenza n. 24 del 2019).