Sentenza 13/1980 (ECLI:IT:COST:1980:13)
Massima numero 11377
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
12/02/1980; Decisione del
12/02/1980
Deposito del 15/02/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/80 B. REGIONE SICILIANA - EDILIZIA E URBANISTICA - COMPARTI EDIFICATORI - ESPROPRIAZIONE DI AREE O EDIFICI - INDENNITA' - DETERMINAZIONE ALLA STREGUA DEL VALORE VENALE DEGLI IMMOBILI - DIFFORMITA' RISPETTO AI CRITERI DETTATI DA LEGGI STATALI APPORTATRICI DI RIFORME INDUSTRIALI E AGRARIE - RICONOSCIUTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE LEGGI STESSE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 13/80 B. REGIONE SICILIANA - EDILIZIA E URBANISTICA - COMPARTI EDIFICATORI - ESPROPRIAZIONE DI AREE O EDIFICI - INDENNITA' - DETERMINAZIONE ALLA STREGUA DEL VALORE VENALE DEGLI IMMOBILI - DIFFORMITA' RISPETTO AI CRITERI DETTATI DA LEGGI STATALI APPORTATRICI DI RIFORME INDUSTRIALI E AGRARIE - RICONOSCIUTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE LEGGI STESSE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La legge della Regione Sicilia approvata il 15 dicembre 1978, nel prevedere che, nella formazione di comparti edificatori, l'indennita` di espropriazione di aree da ricomprendere negli stessi sia determinata, in alcune ipotesi, alla stregua del valore venale degli immobili, si discosta dal criterio del valore medio agricolo accolto dalla l. 22 ottobre 1971, n. 865, all'art. 16, come modificato dalla l. 28 gennaio 1977, n. 10, all'art. 14. Poiche` tali leggi sono da considerarsi apportatrici di riforme industriali e agrarie, la disciplina della misura dell'indennita` in esse prevista rappresenta un limite, al rispetto del quale la Regione e` tenuta in base all'art. 14 dello Statuto siciliano. Ma detto limite non e` operante nella specie, in quanto le norme statali suindicate sono state dichiarate illegittime dalla Corte. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 11, comma terzo, della legge della Regione Sicilia approvata il 15 dicembre 1978 - limitatamente alle parole "corrispondendo ad essi un'indennita` pari al valore venale dell'immobile da acquistare" - promossa dallo Stato, in riferimento all'art. 14, lett. f) ed s) dello Statuto). - Cfr. sent. n. 5/1980.
La legge della Regione Sicilia approvata il 15 dicembre 1978, nel prevedere che, nella formazione di comparti edificatori, l'indennita` di espropriazione di aree da ricomprendere negli stessi sia determinata, in alcune ipotesi, alla stregua del valore venale degli immobili, si discosta dal criterio del valore medio agricolo accolto dalla l. 22 ottobre 1971, n. 865, all'art. 16, come modificato dalla l. 28 gennaio 1977, n. 10, all'art. 14. Poiche` tali leggi sono da considerarsi apportatrici di riforme industriali e agrarie, la disciplina della misura dell'indennita` in esse prevista rappresenta un limite, al rispetto del quale la Regione e` tenuta in base all'art. 14 dello Statuto siciliano. Ma detto limite non e` operante nella specie, in quanto le norme statali suindicate sono state dichiarate illegittime dalla Corte. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 11, comma terzo, della legge della Regione Sicilia approvata il 15 dicembre 1978 - limitatamente alle parole "corrispondendo ad essi un'indennita` pari al valore venale dell'immobile da acquistare" - promossa dallo Stato, in riferimento all'art. 14, lett. f) ed s) dello Statuto). - Cfr. sent. n. 5/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte