Sentenza 13/1980 (ECLI:IT:COST:1980:13)
Massima numero 11380
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
12/02/1980; Decisione del
12/02/1980
Deposito del 15/02/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 13/80 E. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - SANATORIA DI ABUSI EDILIZI - INCIDENZA SULLE SANZIONI PENALI IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI LEGIFERARE IN MATERIA PENALE - ESCLUSIONE - INCIDENZA RETROATTIVA SU MATERIA GIA' REGOLATA DA LEGGI STATALI - ESCLUSIONE - INTERFERENZA TEMPORALE TRA LEGGI STATALI E LEGGI REGIONALI - ASSUNZIONE A FATTISPECIE DELLA LEGGE STATALE DEI PROVVEDIMENTI E NON DELLE INFRAZIONI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 13/80 E. REGIONE SICILIA - EDILIZIA E URBANISTICA - SANATORIA DI ABUSI EDILIZI - INCIDENZA SULLE SANZIONI PENALI IN VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI LEGIFERARE IN MATERIA PENALE - ESCLUSIONE - INCIDENZA RETROATTIVA SU MATERIA GIA' REGOLATA DA LEGGI STATALI - ESCLUSIONE - INTERFERENZA TEMPORALE TRA LEGGI STATALI E LEGGI REGIONALI - ASSUNZIONE A FATTISPECIE DELLA LEGGE STATALE DEI PROVVEDIMENTI E NON DELLE INFRAZIONI - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il titolo VII della legge della Regione Sicilia 15 dicembre 1978, e la legge della stessa Regione approvata il 16-17 maggio 1979, riproduttiva del suindicato complesso normativo, concernenti la sanatoria degli abusi edilizi, non infrangono il divieto fatto alle Regioni di legiferare in materia penale, in quanto la sanatoria non opera quale esimente delle sanzioni penali. Ne` risulta violato il princi`pio della irretroattivita` della legge regionale, pur in materia extrapenale, sostanziantesi nel divieto per la legge regionale, in materia gia` regolata da leggi statali, di paralizzare o alterare gli effetti gia` prodotti dalle leggi statali annullando o togliendo efficacia ad atti compiuti nell'ambito del territorio regionale in base alla legge statale, poiche`, pur essendo ravvisabile interferenza cronologica tra le leggi regionali in esame e la legge statale n. 10 del 1977, il conflitto tra i due corpi di norme va risolto a favore del legislatore regionale, avendo la legge statale assunto a fattispecie i provvedimenti (permissivi e) sanzionatori, se ed in quanto adottati dalle competenti autorita`, non gia` le infrazioni perpetrate, sanzionate oppure no. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 14, lett. f) dello Statuto della Regione siciliana, delle norme del titolo VII della legge della Regione Sicilia approvata il 15 dicembre 1978 e della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta notturna del 16-17 maggio 1979). - Cfr. SS.nn. 44/57, 23/78, 47/79.
Il titolo VII della legge della Regione Sicilia 15 dicembre 1978, e la legge della stessa Regione approvata il 16-17 maggio 1979, riproduttiva del suindicato complesso normativo, concernenti la sanatoria degli abusi edilizi, non infrangono il divieto fatto alle Regioni di legiferare in materia penale, in quanto la sanatoria non opera quale esimente delle sanzioni penali. Ne` risulta violato il princi`pio della irretroattivita` della legge regionale, pur in materia extrapenale, sostanziantesi nel divieto per la legge regionale, in materia gia` regolata da leggi statali, di paralizzare o alterare gli effetti gia` prodotti dalle leggi statali annullando o togliendo efficacia ad atti compiuti nell'ambito del territorio regionale in base alla legge statale, poiche`, pur essendo ravvisabile interferenza cronologica tra le leggi regionali in esame e la legge statale n. 10 del 1977, il conflitto tra i due corpi di norme va risolto a favore del legislatore regionale, avendo la legge statale assunto a fattispecie i provvedimenti (permissivi e) sanzionatori, se ed in quanto adottati dalle competenti autorita`, non gia` le infrazioni perpetrate, sanzionate oppure no. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 14, lett. f) dello Statuto della Regione siciliana, delle norme del titolo VII della legge della Regione Sicilia approvata il 15 dicembre 1978 e della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta notturna del 16-17 maggio 1979). - Cfr. SS.nn. 44/57, 23/78, 47/79.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte