Sentenza 14/1980 (ECLI:IT:COST:1980:14)
Massima numero 10066
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
12/02/1980; Decisione del
12/02/1980
Deposito del 15/02/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 14/80. PENSIONI - RIVERSIBILITA' - CONIUGE SEPARATO PER COLPA - NON SPETTANZA DELLA PENSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 14/80. PENSIONI - RIVERSIBILITA' - CONIUGE SEPARATO PER COLPA - NON SPETTANZA DELLA PENSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La pensione di riversibilita' ha carattere e contenuto diversi dai mezzi assistenziali e previdenziali previsti nell'art. 38 Cost. con riguardo vuoi ad ogni cittadino inabile al lavoro e indigente, vuoi al lavoratore in caso di infortunio, malattia, invalidita', vecchiaia e disoccupazione involontaria, mentre la tutela del nucleo familiare resta affidata alla legge ordinaria. L'esclusione del coniuge separato per sua colpa dal diritto alla pensione di riversibilita' si spiega nel sistema della legge, poiche' il legislatore ha giudicato che vi sia, in questa ipotesi, un piu' pronunciato allentamento del vincolo matrimoniale, con disaffezione ed estraneita' alla vita e all'attivita' lavorativa del coniuge deceduto. Ne' e' esatto, come sostiene il giudice a quo, che, a differenza del coniuge separato per colpa, quello cui la separazione viene addebitata ai sensi del nuovo testo dell'art. 151 cod. civ., abbia diritto alla pensione di riversibilita'. La declaratoria del giudice di addebitabilita' della separazione ad uno dei coniugi priva, tra l'altro, costui del diritto al mantenimento, come accadeva per il coniuge colpevole nella disciplina previgente. Permane, pertanto, una razionale giustificazione per differenziare il trattamento del coniuge superstite, secondo che nei suoi confronti sia intervenuta, o no, la dichiarazione di addebitabilita'. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 24, L. 30 aprile 1969 n. 153). - S. n. 6/1980.
La pensione di riversibilita' ha carattere e contenuto diversi dai mezzi assistenziali e previdenziali previsti nell'art. 38 Cost. con riguardo vuoi ad ogni cittadino inabile al lavoro e indigente, vuoi al lavoratore in caso di infortunio, malattia, invalidita', vecchiaia e disoccupazione involontaria, mentre la tutela del nucleo familiare resta affidata alla legge ordinaria. L'esclusione del coniuge separato per sua colpa dal diritto alla pensione di riversibilita' si spiega nel sistema della legge, poiche' il legislatore ha giudicato che vi sia, in questa ipotesi, un piu' pronunciato allentamento del vincolo matrimoniale, con disaffezione ed estraneita' alla vita e all'attivita' lavorativa del coniuge deceduto. Ne' e' esatto, come sostiene il giudice a quo, che, a differenza del coniuge separato per colpa, quello cui la separazione viene addebitata ai sensi del nuovo testo dell'art. 151 cod. civ., abbia diritto alla pensione di riversibilita'. La declaratoria del giudice di addebitabilita' della separazione ad uno dei coniugi priva, tra l'altro, costui del diritto al mantenimento, come accadeva per il coniuge colpevole nella disciplina previgente. Permane, pertanto, una razionale giustificazione per differenziare il trattamento del coniuge superstite, secondo che nei suoi confronti sia intervenuta, o no, la dichiarazione di addebitabilita'. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 38 e 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 24, L. 30 aprile 1969 n. 153). - S. n. 6/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
co. 1
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte