Sentenza 15/1980 (ECLI:IT:COST:1980:15)
Massima numero 10067
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
12/02/1980; Decisione del
12/02/1980
Deposito del 15/02/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10068
Titolo
SENT. 15/80 A. PENSIONI - DI RIVERSIBILITA' - CONIUGE SUPERSTITE - CASSE PENSIONI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO (DIPENDENTI ENTI LOCALI) - LIMITAZIONI DEL DIRITTO A PENSIONE DI RIVERSIBILITA' NELL'IPOTESI DI MATRIMONIO CONTRATTO DAL PENSIONATO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA RIGUARDANTE IL PENSIONATO STATALE - MANCANZA DI LOGICA GIUSTIFICAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 15/80 A. PENSIONI - DI RIVERSIBILITA' - CONIUGE SUPERSTITE - CASSE PENSIONI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO (DIPENDENTI ENTI LOCALI) - LIMITAZIONI DEL DIRITTO A PENSIONE DI RIVERSIBILITA' NELL'IPOTESI DI MATRIMONIO CONTRATTO DAL PENSIONATO - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA RIGUARDANTE IL PENSIONATO STATALE - MANCANZA DI LOGICA GIUSTIFICAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La differente disciplina legislativa delle condizioni di rilevanza, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita', del matrimonio contratto dal pensionato delle Casse pensioni degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro, condizioni indicate nella norma denunciata, rispetto a quelle fissate, ai medesimi fini, per il pensionato statale dall'art. 1 legge 14 maggio 1969, n. 252, e dall'art. 81, secondo e terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, deve ritenersi priva di qualsiasi razionale giustificazione (in effetti inesistente nella precedente normativa di cui alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, che aveva dettato una disciplina uniforme per le due categorie di dipendenti pubblici), ove si consideri che la portata generale delle disposizioni limitative del diritto a pensione di riversibilita', ancorate a criteri naturalistici ed obiettivi, esclude che le stesse possano essere rapportate ad elementi specifici di questo o quel sistema pensionistico. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro: a) non prevede la rilevanza del matrimonio contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', prescindendosi, in questa ipotesi, da ogni altro requisito; b) richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di eta', e che la differenza tra i coniugi non superi gli anni venti, anziche' venticinque. - V. S. n. 3/1975.
La differente disciplina legislativa delle condizioni di rilevanza, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita', del matrimonio contratto dal pensionato delle Casse pensioni degli Istituti di Previdenza del Ministero del Tesoro, condizioni indicate nella norma denunciata, rispetto a quelle fissate, ai medesimi fini, per il pensionato statale dall'art. 1 legge 14 maggio 1969, n. 252, e dall'art. 81, secondo e terzo comma, d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, deve ritenersi priva di qualsiasi razionale giustificazione (in effetti inesistente nella precedente normativa di cui alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, che aveva dettato una disciplina uniforme per le due categorie di dipendenti pubblici), ove si consideri che la portata generale delle disposizioni limitative del diritto a pensione di riversibilita', ancorate a criteri naturalistici ed obiettivi, esclude che le stesse possano essere rapportate ad elementi specifici di questo o quel sistema pensionistico. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro: a) non prevede la rilevanza del matrimonio contratto dal pensionato prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta', prescindendosi, in questa ipotesi, da ogni altro requisito; b) richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prole, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantaduesimo anno di eta', e che la differenza tra i coniugi non superi gli anni venti, anziche' venticinque. - V. S. n. 3/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte