Sentenza 15/1980 (ECLI:IT:COST:1980:15)
Massima numero 10068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
12/02/1980; Decisione del
12/02/1980
Deposito del 15/02/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10067
Titolo
SENT. 15/80 B. PENSIONI - DI RIVERSIBILITA' - CONIUGE SUPERSTITE - CASSE PENSIONI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO (DIPENDENTI ENTI LOCALI) - LIMITAZIONI DELLA RIVERSIBILITA' NEL CASO DI MATRIMONIO CONTRATTO DA PENSIONATO TITOLARE DI PENSIONE PRIVILEGIATA - ETA' DI ANNI SETTANTACINQUE - IRRAZIONALE DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA RIGUARDANTE IL PENSIONATO STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 15/80 B. PENSIONI - DI RIVERSIBILITA' - CONIUGE SUPERSTITE - CASSE PENSIONI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA PRESSO IL MINISTERO DEL TESORO (DIPENDENTI ENTI LOCALI) - LIMITAZIONI DELLA RIVERSIBILITA' NEL CASO DI MATRIMONIO CONTRATTO DA PENSIONATO TITOLARE DI PENSIONE PRIVILEGIATA - ETA' DI ANNI SETTANTACINQUE - IRRAZIONALE DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA RIGUARDANTE IL PENSIONATO STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE CONSEGUENZIALE.
Testo
In applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, va dichiarato costituzionalmente illegittimo , in via conseguenziale alla pronuncia parziale relativa all'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, lo stesso art. 6, secondo comma, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro, qualora si tratti di titolare di pensione privilegiata, fermi i restanti requisiti di rilevanza, richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prola, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantacinquesimo anno di eta' (mantenendo, detta disposizione, una differenziazione di trattamento rispetto alla disciplina della pensione di riversibilita' del pensionato statale, priva di razionale giustificazione).
In applicazione dell'art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, va dichiarato costituzionalmente illegittimo , in via conseguenziale alla pronuncia parziale relativa all'art. 6, secondo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646, lo stesso art. 6, secondo comma, nella parte in cui, ai fini del trattamento di quiescenza di riversibilita' delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro, qualora si tratti di titolare di pensione privilegiata, fermi i restanti requisiti di rilevanza, richiede che il matrimonio, dal quale non sia nata prola, anche postuma, sia stato contratto dal pensionato prima del compimento del settantacinquesimo anno di eta' (mantenendo, detta disposizione, una differenziazione di trattamento rispetto alla disciplina della pensione di riversibilita' del pensionato statale, priva di razionale giustificazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte