Sentenza 16/1980 (ECLI:IT:COST:1980:16)
Massima numero 9789
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  12/02/1980;  Decisione del  12/02/1980
Deposito del 15/02/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9790  9791  9792


Titolo
SENT. 16/80 A. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - TASSATIVO ORDINE GRADATO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI - PREFERENZA ATTRIBUITA A COLORO CHE NON ESERCITANO PRIVATE ATTIVITA' PROFESSIONALI NELLA PRESUNZIONE DI UNA MAGGIORE DISPONIBILITA' DI TEMPO - NON SONO COMPRESI TRA GLI ESERCENTI ATTIVITA' PROFESSIONALE O CONSULENZA PROFESSIONALE RETRIBUITA ANCHE I DIPENDENTI PUBBLICI E PRIVATI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DA RITENERE OGGETTIVAMENTE EGUALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
L'ordine di precedenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento universitari colloca alla quarta categoria (n. 4) i liberi professionisti e consulenti professionisti autonomi in base ad una presunzione di un minore impegno e di una loro minore disponibilita` di tempo rispetto ai pubblici dipendenti, presunzione che potrebbe non trovare conferma nei fatti. Ne consegue una disparita` di trattamento priva di giustificazione tra dipendenti pubblici o privati professionisti. Non e` esatto che i dipendenti (pubblici o privati) dispongano di maggiore tempo dei liberi professionisti a giustificazione della preferenza ad essi accordata. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 4 comma sesto n. 1 del d.l. 1 ottobre 1973 n. 580 (contenente misure urgenti per l'universita`) convertito con modificazioni nella l. 30 novembre 1973 n. 766 "nella parte in cui non comprende tra coloro che esercitano attivita` professionale o consulenza professionale retribuita anche i dipendenti pubblici e privati".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte