Sentenza 16/1980 (ECLI:IT:COST:1980:16)
Massima numero 9790
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
12/02/1980; Decisione del
12/02/1980
Deposito del 15/02/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 16/80 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROFESSORI UNIVERSITARI - INCARICATI - CRITERI PREFERENZIALI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI - PRETESO CONTRASTO DELLA DISCIPLINA NEL SUO COMPLESSO CON ART. 97 COMMA PRIMO COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 16/80 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - PROFESSORI UNIVERSITARI - INCARICATI - CRITERI PREFERENZIALI DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI - PRETESO CONTRASTO DELLA DISCIPLINA NEL SUO COMPLESSO CON ART. 97 COMMA PRIMO COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'ordine legislativo di precedenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento universitario non viola il principio di buon andamento della P.A.. Il controllo di costituzionalita`, ex art. 97 comma primo Cost., che va ristretto all'accertamento della non arbitrarieta` della disciplina impugnata, porta a giustificare il criterio preferenziale prescelto. In relazione al grave squilibrio numerico fra docenti e discenti si e` infatti ritenuto di inserire nelle strutture universitarie docenti piu` giovani per alleviare i compiti dei professori di ruolo, gia` gravati del peso di un ulteriore insegnamento, senza prescindere dalla qualita` degli aspiranti all'incarico che devono fornire sicure prove di apprezzabile attivita` scientifica. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4, comma sesto l. 30 novembre 1973 n. 766 sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., sul presupposto che il sistema stabilito prescinderebbe dall'effettivo merito degli aspiranti, tenendo conto della maggiore disponibilita` di tempo dei medesimi, la cui rilevanza potrebbe invece venire in considerazione solo a parita` di merito).
L'ordine legislativo di precedenza per il conferimento degli incarichi di insegnamento universitario non viola il principio di buon andamento della P.A.. Il controllo di costituzionalita`, ex art. 97 comma primo Cost., che va ristretto all'accertamento della non arbitrarieta` della disciplina impugnata, porta a giustificare il criterio preferenziale prescelto. In relazione al grave squilibrio numerico fra docenti e discenti si e` infatti ritenuto di inserire nelle strutture universitarie docenti piu` giovani per alleviare i compiti dei professori di ruolo, gia` gravati del peso di un ulteriore insegnamento, senza prescindere dalla qualita` degli aspiranti all'incarico che devono fornire sicure prove di apprezzabile attivita` scientifica. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4, comma sesto l. 30 novembre 1973 n. 766 sollevata in riferimento all'art. 97 Cost., sul presupposto che il sistema stabilito prescinderebbe dall'effettivo merito degli aspiranti, tenendo conto della maggiore disponibilita` di tempo dei medesimi, la cui rilevanza potrebbe invece venire in considerazione solo a parita` di merito).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte