Sentenza 224/2020 (ECLI:IT:COST:2020:224)
Massima numero 42757
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  07/10/2020;  Decisione del  07/10/2020
Deposito del 27/10/2020; Pubblicazione in G. U. 28/10/2020
Massime associate alla pronuncia:  42752  42753  42754  42755  42756  42758


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens non applicabile nel giudizio a quo - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, non occorre restituire gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Benché, dopo il promovimento del giudizio, il legislatore ha introdotto - con l'art. 3, comma 1, lett. g), n. 1), del d.lgs. n. 172 del 2019 - il nuovo comma 2-bis nell'art. 24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982, lo ius superveniens è applicabile solo alle "future" procedure di cui al comma 1 dell'art. 24-quater, mentre non riguarda anche le "pregresse" procedure, già espletate, come quelle che vengono in rilievo nel giudizio a quo; esso, quindi, è inapplicabile nel giudizio a quo. (Precedente citato: sentenza n. 125 del 2018).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  24/04/1982  n. 335  art. 75  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte