Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens non applicabile nel giudizio a quo - Esclusione della restituzione degli atti al rimettente.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, non occorre restituire gli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza. Benché, dopo il promovimento del giudizio, il legislatore ha introdotto - con l'art. 3, comma 1, lett. g), n. 1), del d.lgs. n. 172 del 2019 - il nuovo comma 2-bis nell'art. 24-quater del d.P.R. n. 335 del 1982, lo ius superveniens è applicabile solo alle "future" procedure di cui al comma 1 dell'art. 24-quater, mentre non riguarda anche le "pregresse" procedure, già espletate, come quelle che vengono in rilievo nel giudizio a quo; esso, quindi, è inapplicabile nel giudizio a quo. (Precedente citato: sentenza n. 125 del 2018).