Sentenza 17/1980 (ECLI:IT:COST:1980:17)
Massima numero 11388
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  12/02/1980;  Decisione del  12/02/1980
Deposito del 15/02/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  11389


Titolo
SENT. 17/80 A. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - EQUO CANONE - TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 43 E 44 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - ATTIVITA' SVOLTE DAL GIUDICE - NATURA DI "GIUDIZIO" EX ART. 23 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 N. 87 - NEGAZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Il procedimento di conciliazione disciplinato dall'art. 44 della legge 27 luglio 1978 n. 392 non e` tale da conferire ai competenti giudici singoli che ne sono investiti legittimazione a sollevare incidente di costituzionalita` delle norme disciplinatrici del tentativo medesimo. Questo, infatti, non costituisce un giudizio in quanto in esso il giudice che pur lo effettua non adotta alcun provvedimento, ma si limita ad esercitare attivita` mediatrice tra le parti e, in caso di fallimento del tentativo, non puo` affrontare l'esame del merito del quale non e` investito. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. - degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui dispongono che la domanda concernente controversie relative alla determinazione, all'accertamento e all'adeguamento del canone locatizio non puo` essere proposta - pena l'improcedibilita` rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - se non e` preceduta dalla domanda di conciliazione). - V. sent. n. 24 del 1958.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1987  n. 87  art. 23