Sentenza 18/1980 (ECLI:IT:COST:1980:18)
Massima numero 9812
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
12/02/1980; Decisione del
12/02/1980
Deposito del 15/02/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 18/80. LOCAZIONE - EQUO CANONE - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA A DURATA E TACITA RICONDUZIONE AI CONTRATTI PER I QUALI FOSSE IN CORSO PROCEDIMENTO SOMMARIO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 18/80. LOCAZIONE - EQUO CANONE - ESTENSIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA A DURATA E TACITA RICONDUZIONE AI CONTRATTI PER I QUALI FOSSE IN CORSO PROCEDIMENTO SOMMARIO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
Dovendosi interpretare l'art. 65, secondo comma, nel senso della sua applicabilita' soltanto nei casi in cui la L. n. 392 del 1978 sia entrata in vigore nel tempo intermedio tra la intimazione della licenza per finita locazione e la emanazione delle ordinanze di convalida della licenza per mancata comparizione (o per mancata opposizione dell'intimato), ovvero della ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni dell'intimato non fondate su prove scritte, consegue che nel momento in cui la questione veniva sollevata nel giudizio a quo non era piu' applicabile la norma impugnata, avendo le parti gia` posto in essere attivita' istruttorie ed assertive esorbitanti dal procedimento sommario. (Inammissibilita' per difetto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 65, secondo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392 nella parte in cui estende l'applicabilita' del primo comma (per quanto attiene alla durata della locazione ed alla rinnovazione tacita) anche ai contratti per i quali alla data di entrata in vigore della legge e' in corso procedimento per convalida di sfratto per finita locazione).
Dovendosi interpretare l'art. 65, secondo comma, nel senso della sua applicabilita' soltanto nei casi in cui la L. n. 392 del 1978 sia entrata in vigore nel tempo intermedio tra la intimazione della licenza per finita locazione e la emanazione delle ordinanze di convalida della licenza per mancata comparizione (o per mancata opposizione dell'intimato), ovvero della ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni dell'intimato non fondate su prove scritte, consegue che nel momento in cui la questione veniva sollevata nel giudizio a quo non era piu' applicabile la norma impugnata, avendo le parti gia` posto in essere attivita' istruttorie ed assertive esorbitanti dal procedimento sommario. (Inammissibilita' per difetto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 65, secondo comma, L. 27 luglio 1978 n. 392 nella parte in cui estende l'applicabilita' del primo comma (per quanto attiene alla durata della locazione ed alla rinnovazione tacita) anche ai contratti per i quali alla data di entrata in vigore della legge e' in corso procedimento per convalida di sfratto per finita locazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte