Ordinanza 19/1980 (ECLI:IT:COST:1980:19)
Massima numero 14473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
12/02/1980; Decisione del
12/02/1980
Deposito del 15/02/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 19/80. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - LEGGE C.D. SULL'"EQUO CANONE" - ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO - DISCIPLINA - ASSUNTA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 19/80. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - LEGGE C.D. SULL'"EQUO CANONE" - ESECUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO - DISCIPLINA - ASSUNTA VIOLAZIONE DI PRINCIPI COSTITUZIONALI - IUS SUPERVENIENS - DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI APPLICAZIONE DELLE NUOVE NORME - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, legge 27 luglio 1978, n. 392, impugnato in quanto contrasterebbe: con l'art. 3 Cost. perche' rende eseguibili, nel termine fissato dal giudice della cognizione, soltanto operazioni di rilascio, per cui non sorgono difficolta' in relazione al mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive, mentre negli altri casi sono condizionate a varie accidentalita', insuscettibili di controllo giurisdizionale; con l'art. 24 perche', ponendo da parte gli istituti della graduazione e della proroga degli sfratti e assegnando al giudice della cognizione la fissazione della data di rilascio nel limite di sei e, al massimo, di dodici mesi, priverebbe di tutela giurisdizionale le situazioni che, contrastando con la pronuncia del giudice di cognizione, richiedono l'accertamento di un organo inmparziale e indipendente come il giudice; con gli artt. 102 e 103 perche', comportando che di fatto differimenti delle operazioni di rilascio avvengano ad opera dell'ufficiale giudiziario e della forza pubblica, finisce con attentare alla riserva della funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari e ai rapporti tra giurisdizione e amministrazione; con gli artt. 111 e 113 perche' alla loro applicazione si sottraggono le iniziative di fatto dell'ufficiale giudiziario e della forza pubblica. Con la sopravvenuta legge 31 marzo 1979, n. 93, nella quale e' stato convertito il d.l. 30 gennaio 1979, n. 21 (concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione), e' stato infatti aggiunto all'art. 1, con cui l'esecuzione di detti provvedimenti, se divenuti esecutivi tra il 1 gennaio 1976 e il 29 luglio 1978, non puo' avvenire prima del 1 maggio 1979 un comma a tenor del quale "l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima di tale data, e' fissata 15 mesi dopo la data di esecutorieta' del provvedimento stesso", e tali date sono state mantenute ferme dall'art. 6, d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, il che impone il riesame della rilevanza della questione prospettata tenendo conto delle norme ora menzionate.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 56, legge 27 luglio 1978, n. 392, impugnato in quanto contrasterebbe: con l'art. 3 Cost. perche' rende eseguibili, nel termine fissato dal giudice della cognizione, soltanto operazioni di rilascio, per cui non sorgono difficolta' in relazione al mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive, mentre negli altri casi sono condizionate a varie accidentalita', insuscettibili di controllo giurisdizionale; con l'art. 24 perche', ponendo da parte gli istituti della graduazione e della proroga degli sfratti e assegnando al giudice della cognizione la fissazione della data di rilascio nel limite di sei e, al massimo, di dodici mesi, priverebbe di tutela giurisdizionale le situazioni che, contrastando con la pronuncia del giudice di cognizione, richiedono l'accertamento di un organo inmparziale e indipendente come il giudice; con gli artt. 102 e 103 perche', comportando che di fatto differimenti delle operazioni di rilascio avvengano ad opera dell'ufficiale giudiziario e della forza pubblica, finisce con attentare alla riserva della funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari e ai rapporti tra giurisdizione e amministrazione; con gli artt. 111 e 113 perche' alla loro applicazione si sottraggono le iniziative di fatto dell'ufficiale giudiziario e della forza pubblica. Con la sopravvenuta legge 31 marzo 1979, n. 93, nella quale e' stato convertito il d.l. 30 gennaio 1979, n. 21 (concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso di abitazione), e' stato infatti aggiunto all'art. 1, con cui l'esecuzione di detti provvedimenti, se divenuti esecutivi tra il 1 gennaio 1976 e il 29 luglio 1978, non puo' avvenire prima del 1 maggio 1979 un comma a tenor del quale "l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima di tale data, e' fissata 15 mesi dopo la data di esecutorieta' del provvedimento stesso", e tali date sono state mantenute ferme dall'art. 6, d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, il che impone il riesame della rilevanza della questione prospettata tenendo conto delle norme ora menzionate.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte