Sentenza 22/1980 (ECLI:IT:COST:1980:22)
Massima numero 9814
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
22/02/1980; Decisione del
22/02/1980
Deposito del 27/02/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 22/80. LOCAZIONE - EQUO CANONE - RECEDIBILITA' DAI CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 22/80. LOCAZIONE - EQUO CANONE - RECEDIBILITA' DAI CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Non e` razionalmente giustificabile la diversita` di trattamento tra le due categorie di locatori (di contratti cioe` soggetti o meno a proroga) i quali egualmente versino nel medesimo stato di necessita`, si` che non puo` attribuirsi il diritto di recesso solo ad alcuni, dovendo tale diritto spettare a tutti, indipendentemente dalla disciplina legale o contrattuale del rapporto, ne` e` ragionevole che al conduttore con reddito inferiore agli otto milioni, nei cui confronti e` ammessa azione di recesso, sia precluso l'esercizio della stessa azione per riottenere in quanto proprietario la disponibilita` del proprio appartamento, dato in locazione ad un conduttore che abbia un reddito superiore agli 8 milioni annui. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il combinato disposto degli articoli 58, 59, n. 1, e 65 della legge sull'equo canone, n. 392 del 27 luglio 1978, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessita' del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga.
Non e` razionalmente giustificabile la diversita` di trattamento tra le due categorie di locatori (di contratti cioe` soggetti o meno a proroga) i quali egualmente versino nel medesimo stato di necessita`, si` che non puo` attribuirsi il diritto di recesso solo ad alcuni, dovendo tale diritto spettare a tutti, indipendentemente dalla disciplina legale o contrattuale del rapporto, ne` e` ragionevole che al conduttore con reddito inferiore agli otto milioni, nei cui confronti e` ammessa azione di recesso, sia precluso l'esercizio della stessa azione per riottenere in quanto proprietario la disponibilita` del proprio appartamento, dato in locazione ad un conduttore che abbia un reddito superiore agli 8 milioni annui. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il combinato disposto degli articoli 58, 59, n. 1, e 65 della legge sull'equo canone, n. 392 del 27 luglio 1978, nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessita' del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 42
co. 2
Altri parametri e norme interposte