Impiego pubblico - Personale della Polizia di Stato - Promozione per merito straordinario al ruolo di vice sovrintendente - Decorrenza dei soli effetti giuridici alla data del verificarsi dei fatti ritenuti meritori, anziché a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito di selezione o concorso - Violazione del principio di uguaglianza e di imparzialità dell'azione amministrativa - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, e 97, primo comma, Cost., l'art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi dei fatti. Benché la diversità di due percorsi di accesso alla qualifica si ricomponga alla fine, con la nomina a vice sovrintendente - tant'è che la decorrenza "economica" fa data, in entrambe le ipotesi, dal perfezionamento della nomina - risulta discriminatorio che, all'interno di una stessa qualifica, nell'ambito della quale l'ordine di ruolo è determinato proprio dall'anzianità e dalla sua decorrenza giuridica, vi siano soggetti che possono avere una posizione prevalente o poziore rispetto ad altri in ragione della sola modalità di accesso alla qualifica. Al contrario, questa parificazione comporta che, allorché il completamento della fattispecie di nomina si perfezioni in momenti distinti, non possa esserci una differenziazione penalizzante per chi abbia conseguito la qualifica in un momento anteriore rispetto a chi l'abbia ottenuta dopo. Ciò ridonda in ingiustificata disparità di trattamento e violazione del principio di eguaglianza, cui si accompagna anche quella dell'art. 97 Cost. La norma censurata comporta, infatti, che l'amministrazione, in ragione del meccanismo della retrodatazione nell'anzianità giuridica della qualifica limitata ai vice sovrintendenti nominati per concorso, finisce per trattare in modo arbitrariamente diverso situazioni simili, in violazione del principio di imparzialità, che deve connotare l'azione dell'amministrazione pubblica. (Precedenti citati: sentenze n. 85 del 2020, n. 24 del 2018, n. 155 del 2014, n. 108 del 2006, n. 243 del 2005, n. 340 del 2004, n. 136 del 2004 e n. 250 del 1993).
Il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nell'articolazione delle carriere e dei passaggi di qualifica dei dipendenti pubblici. (Precedenti citati: sentenze n. 21 del 2020, n. 230 del 2014, n. 442 del 2005 e n. 63 del 1998; ordinanza n. 296 del 2000).