Sentenza 26/1980 (ECLI:IT:COST:1980:26)
Massima numero 10069
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  06/03/1980;  Decisione del  06/03/1980
Deposito del 13/03/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 26/80. PENSIONI - DIPENDENTI STATALI - BASE PENSIONABILE - LIMITE DELL'80% - MANCATA CORRISPONDENZA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA ALL'ULTIMA RETRIBUZIONE (COME PREVISTO PER ALCUNE CATEGORIE DI PUBBLICI DIPENDENTI) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La possibilita' per il dipendente di conseguire una pensione pari all'ultimo stipendio goduto rappresenta indubbiamente un obiettivo ottimale, al quale il legislatore puo' con gradualita' avvicinarsi nell'esercizio di una discrezionalita' che faccia salvi gli inderogabili criteri di proporzionalita' e di adeguatezza che scaturiscono dagli artt. 36 e 38 Cost., ma non imposto dai medesimi, dai quali non consegue automaticamente che nella fase della liquidazione il livello della pensione, in progressiva puntuale concomitanza con il servizio prestato, debba poter attingere il traguardo della integrale coincidenza con la retribuzione goduta all'atto del collocamento a riposo. Ne' sussiste violazione del principio di uguaglianza nel raffronto tra dipendenti statali ed altri dipendenti pubblici (rispetto ai quali e' possibile che la pensione eguagli l'ultima retribuzione percepita), poiche', sia con riguardo al trattamento economico in attivita' di servizio, sia con riguardo al sistema contributivo preordinato al trattamento di quiescenza, non sussiste la parita' di situazioni che e' il presupposto per la valutazione della dedotta diversita' di disciplina in termini di incostituzionalita'. Resta, comunque, auspicabile il riordino della intera materia nel segno di una sostanziale perequazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, primo, secondo e terzo comma; 5 (nel testo sostituito dall'art. 3 della legge n. 734 del 1956); 6, primo comma, d.P.R. n. 20 dell'11 gennaio 1956, sotto il profilo che le predette disposizioni, prendendo in considerazione, ai fini previdenziali, la base pensionabile e qualunque altra voce retributiva nella misura massima dell'80%, stabilirebbero, altresi`, una sperequazione di trattamento tra dipendenti statali ed altri dipendenti pubblici, per i quali la pensione puo' arrivare ad eguagliare l'ultima retribuzione percepita in servizio). - S. nn. 124/1968, 57/1973, 92/1975, 275/1976, 15/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 36  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 1

Costituzione  art. 38  co. 2

Altri parametri e norme interposte