Sentenza 30/1980 (ECLI:IT:COST:1980:30)
Massima numero 9656
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente AMADEI  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  20/03/1980;  Decisione del  20/03/1980
Deposito del 25/03/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 30/80. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - ABORTO ED INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA - RICORSO DEI PROMOTORI AVVERSO L'ORDINANZA 24 MAGGIO 1978 DELL'UFFICIO CENTRALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE DICHIARANTE LA CESSAZIONE DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE, PER LA SOPRAVVENIENZA DELLA L. N. 194 DEL 1978 - LAMENTATA LESIONE DELLA SFERA DI ATTRIBUZIONI DEL COMITATO PROMOTORE PER ERRATA APPLICAZIONE DEI CANONI ERMENEUTICI FISSATI DALLA CORTE CON SENT. N. 68 DEL 1978 - INSINDACABILITA' DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE DELLE CONCRETE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL POTERE DELL'UFFICIO CENTRALE, DI CUI ALL'ART. 39 DELLA LEGGE N. 352 DEL 1970 - PRONUNCIA DI INAMMISSIBILITA' IN SEDE DI GIUDIZIO DEFINITIVO (SUSSEGUENTE ALLA PRONUNCIA DI AMMISSIBILITA' IN VIA DI SOMMARIA DELIBERAZIONE DI CUI ALL'ORDINANZA N. 1 DEL 1979) PER DIFETTO DELLA MATERIA DEL CONFLITTO.

Testo
Non spetta alla Corte giudicare nel merito le decisioni riservate all'Ufficio centrale, ex art. 39 legge n. 352 del 1970, in quanto quest'ultimo e` organo di natura giurisdizionale competente in via esclusiva e definitiva. La Corte ha gia` precedentemente enunciato i criteri ermeneutici dell'art. 39 n. 352 del 1970 (Sent. n. 68 del 1978) affermando che la cessazione delle operazioni referendarie, oltre che nell'abrogazione pura e semplice, interviene allorquando la disciplina sostitutiva modifichi i principi essenziali dell'atto legislativo, oppure vengono mutati i singoli precetti sottoposti a referendum, dato che, altrimenti, la consultazione dovra` svolgersi trasferendo il quesito sulle norme sostitutive. E' incontestabile, nella fattispecie in esame, l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 39 legge n. 352 del 1970, poiche` oltre che alle indagini interpretative, l'Ufficio ha proceduto a sentire anche i promotori del referendum. (Inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Comitato promotore del referendum abrogativo degli artt. 546, 547, 548, 549 comma secondo, 550, 551, 552, 554 e 555 c.p., nei confronti dell'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione a seguito dell'ordinanza 24 maggio 1978 - la quale ha disposto la cessazione delle operazioni referendarie per sopravvenienza della legge n. 194 del 1978, sull'interruzione volontaria della gravidanza).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  25/05/1970  n. 352  art. 39