Procedimento civile - Competenza e giurisdizione - Opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici - Competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, anche quando l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui è affidato il servizio della riscossione avente sede in un circondario diverso da quello in cui si trova la sede dell'ente locale concedente - Denunciata violazione del diritto di azione - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile, per sopravvenuta carenza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Giudice di pace di Trebisacce in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui, nello stabilire che, per le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, di cui all'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910, è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, sancisce l'applicazione di tale regola anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui è affidato il servizio di riscossione, e tale sede ricada in un circondario diverso da quella in cui ricade la sede dell'ente locale impositore e/o concedente. La sentenza n. 158 del 2019, accogliendo analoghe questioni, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente. (Precedenti citati: ordinanze n. 220 del 2019, n. 158 del 2019, n. 69 del 2019, n. 190 del 2018, n. 44 del 2016 e n. 26 del 2016).