Sentenza 34/1980 (ECLI:IT:COST:1980:34)
Massima numero 9843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
20/03/1980; Decisione del
20/03/1980
Deposito del 25/03/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 34/80. LOCAZIONE - SFRATTO PER MOROSITA' - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI TENER CONTO DEL PAGAMENTO EFFETTUATO IN CORSO DI CAUSA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 34/80. LOCAZIONE - SFRATTO PER MOROSITA' - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - IMPOSSIBILITA' PER IL GIUDICE DI TENER CONTO DEL PAGAMENTO EFFETTUATO IN CORSO DI CAUSA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La disposizione impugnata, statuendo che "nel provvedimento che dispone il rilascio per morosita` di un immobile destinato ad uso di abitazione puo` essere concesso al conduttore un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni per il pagamento delle pigioni "scadute" e che "il provvedimento perde la sua efficacia qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine precedentemente fissato" e` in contrasto con l'art. 3 Cost., da' adito ad una immotivata ed irragionevole disparita` di disciplina nel caso di locazione con clausola risolutiva espressa, nella quale le stesse ragioni che possono, in ipotesi, secondo l'apprezzamento del giudice, giovare al conduttore moroso per essere rimesso in termine a sanare la mora, non valgono invece ad evitargli la risoluzione della locazione ove egli gia` in corso di causa abbia spontaneamente pagato i canoni scaduti. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 4, sesto comma, L. 26 novembre 1969 n. 833, in quanto ricorrendo la ipotesi di clausola risolutiva espressa non consente al giudice di tener conto, ai fini del diniego del rilascio dell'immobile e con gli stessi poteri esercitabili per la concessione del termine di grazia, del pagamento integrale delle pigioni scadute effettuato dal conduttore nel corso del giudizio.
La disposizione impugnata, statuendo che "nel provvedimento che dispone il rilascio per morosita` di un immobile destinato ad uso di abitazione puo` essere concesso al conduttore un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni per il pagamento delle pigioni "scadute" e che "il provvedimento perde la sua efficacia qualora il conduttore paghi le somme dovute entro il termine precedentemente fissato" e` in contrasto con l'art. 3 Cost., da' adito ad una immotivata ed irragionevole disparita` di disciplina nel caso di locazione con clausola risolutiva espressa, nella quale le stesse ragioni che possono, in ipotesi, secondo l'apprezzamento del giudice, giovare al conduttore moroso per essere rimesso in termine a sanare la mora, non valgono invece ad evitargli la risoluzione della locazione ove egli gia` in corso di causa abbia spontaneamente pagato i canoni scaduti. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 3 Cost., l'art. 4, sesto comma, L. 26 novembre 1969 n. 833, in quanto ricorrendo la ipotesi di clausola risolutiva espressa non consente al giudice di tener conto, ai fini del diniego del rilascio dell'immobile e con gli stessi poteri esercitabili per la concessione del termine di grazia, del pagamento integrale delle pigioni scadute effettuato dal conduttore nel corso del giudizio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte