Sentenza 36/1980 (ECLI:IT:COST:1980:36)
Massima numero 9845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del  20/03/1980;  Decisione del  20/03/1980
Deposito del 25/03/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9844


Titolo
SENT. 36/80 B. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - EQUO CANONE - SPESE GIUDIZIALI - RIDUZIONE A META' DEGLI ONORARI D'AVVOCATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Nella determinazione degli onorari dei professionisti, e` legittimo tener conto di particolari finalita` sociali non in contrasto con la Costituzione. Finalita` che nella specie sono ravvisabili nella peculiare natura delle controversie, caratterizzate da limiti della materia e dall'incidenza della stessa in un settore particolarmente delicato della vita sociale. L'osservanza dei principi di cui agli artt. 35 e 36 Cost. nei confronti dei professionisti, va commisurata, inoltre, all'attivita` complessiva da essi dispiegata, indipendentemente dai singoli rapporti e dalle singole prestazioni. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 35 e 36 Cost. - dell'art. 57 L. 27 luglio 1978 n. 392 nella parte in cui detta norma prevede la riduzione alla meta` degli onorari di avvocato e procuratore nelle controversie locatizie devolute alla competenza del conciliatore). - cfr. S.n. 75/1964.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte