Ordinanza 39/1980 (ECLI:IT:COST:1980:39)
Massima numero 14477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
20/03/1980; Decisione del
20/03/1980
Deposito del 25/03/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 39/80. TRIBUTI IN GENERE - IN.V.IM. (IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI) - DISCIPLINA RELATIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA DELLA PROPRIETA' PRIVATA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA' ANCHE AI RAPPORTI SORTI PRIMA DELLA LORO ENTRATA IN VIGORE E NON ANCORA DEFINITI - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
ORD. 39/80. TRIBUTI IN GENERE - IN.V.IM. (IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI) - DISCIPLINA RELATIVA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA, TUTELA DELLA PROPRIETA' PRIVATA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA' ANCHE AI RAPPORTI SORTI PRIMA DELLA LORO ENTRATA IN VIGORE E NON ANCORA DEFINITI - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AI GIUDICI A QUIBUS.
Testo
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, anche in relazione agli artt. 48 e 49 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, nonche' dell'art. 8, comma secondo, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 - sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, comma secondo, e 53, comma primo, Cost. - postoche', successivamente alla decisione della Corte, dichiarativa della illegittimita' dell'art. 14 del d.P.R. 643/1972 e dell'art. 8 della legge 904/1977 - nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano, in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso, ingiustificata disparita' di tratamento tra i soggetti passivi del tributo -, e della non fondatezza delle questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 643/1972, la disciplina normativa dell'IN.V.IM. e' stata modificata con decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. 643/1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non puo' in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3); per la quale ragione si ravvisa la necessita' che le Commissioni tributarie di provenienza accertino se, ed in qual misura, le questioni prospettate siano tuttora rilevanti. - S. n. 126/1979. O. nn. 86/1980; 104/1980; 148/1980; 60/1981; 85/1981; 86/1981.
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, anche in relazione agli artt. 48 e 49 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, nonche' dell'art. 8, comma secondo, della legge 16 dicembre 1977, n. 904 - sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, comma secondo, e 53, comma primo, Cost. - postoche', successivamente alla decisione della Corte, dichiarativa della illegittimita' dell'art. 14 del d.P.R. 643/1972 e dell'art. 8 della legge 904/1977 - nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano, in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso, ingiustificata disparita' di tratamento tra i soggetti passivi del tributo -, e della non fondatezza delle questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 643/1972, la disciplina normativa dell'IN.V.IM. e' stata modificata con decreto-legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. 643/1972, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non puo' in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3); per la quale ragione si ravvisa la necessita' che le Commissioni tributarie di provenienza accertino se, ed in qual misura, le questioni prospettate siano tuttora rilevanti. - S. n. 126/1979. O. nn. 86/1980; 104/1980; 148/1980; 60/1981; 85/1981; 86/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte