Sentenza 43/1980 (ECLI:IT:COST:1980:43)
Massima numero 9785
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  02/04/1980;  Decisione del  02/04/1980
Deposito del 14/04/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9786


Titolo
SENT. 43/80 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROMUOVERLO - QUESTIONE SOLLEVATA DOPO LA PROPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita` costituzionale sollevata dal giudice a quo, adito ai sensi dell'art. 700 c.p.c., dopo che i convenuti avevano proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, per effetto del quale era stato privato di ogni competenza a conoscere e a disporre della o sulla questione giurisdizionale e non era quindi piu` legittimato a compiere atti del procedimento fatta eccezione per quelli urgenti di cui all'art. 48 c.p.c. e ai quali, nella specie, non erano applicabili le norme oggetto della proposta questione di legittimita` costituzionale. (Inammissibilita' della questione concernente gli artt. 5 e 6 d.l. n. 580 del 1973, convertito in legge n. 766 del 1973 e l'art. 1., comma terzo, della legge n. 21 del 1977). - v. Sentt. nn. 221/1972, 135/1976, 118/1976, 186/1976, 43/1977

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 9  co. 1

Costituzione  art. 33  co. 1

Costituzione  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte