Sentenza 43/1980 (ECLI:IT:COST:1980:43)
Massima numero 9786
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  02/04/1980;  Decisione del  02/04/1980
Deposito del 14/04/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9785


Titolo
SENT. 43/80 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - TRATTAMENTO ECONOMICO DI CONTRATTISTI E ASSEGNISTI - MANCATA PREVISIONE DI TALUNE INDENNITA' (ASSEGNO INTEGRATIVO E AGGIUNTA DI FAMIGLIA) RISERVATE AL RESTANTE PERSONALE UNIVERSITARIO - ASSUNTO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 36, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non violano gli artt. 3 e 36 Cost. le disposizioni che escludono che ai laureati, titolari di contratti quadriennali stipulati con le Universita` statali o di assegni biennali di formazione scientifica e didattica, spettino le quote di aggiunta di famiglia e l'indennita` integrativa speciale di cui alla l. 27 maggio 1959 n. 324. Difatti, anche nel presupposto (contestabile) della qualificazione dei rapporti considerati come rapporti di pubblico impiego, non ne conseguirebbe l'obbligo del legislatore di equiparare il trattamento retributivo dei contrattisti ed assegnisti a quello degli altri dipendenti, essendo ammissibili, nell'ambito del pubblico impiego, trattamenti retributivi differerenziati in ragione delle peculiari caratteristiche dei rapporti cui ineriscono. Nella specie la diversita` di trattamento, che attiene anche alla determinazione della stessa retribuzione base, si giustifica trattandosi di rapporti limitati nel tempo, e caratterizzati dalla compresenza di esigenze di formazione scientifica e di prestazioni nell'interesse dell'Universita`. L'attribuzione di una retribuzione sufficiente non comporta l'obbligo di meccanismi particolari ed automatici, specie per figure di lavoratori transitori, ben potendosi adeguare la retribuzione medesima mediante interventi adottati liberamente di volta in volta. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 comma terzo della legge 4 febbraio 1977 n. 21, proposta assumendo che essendosi escluso che ai titolari di contratti quadriennali stipulati con le Universita` statali o di assegni biennali di formazione scientifica e didattica, spettino le quote di aggiunta di famiglia e la indennita` integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, vi sarebbe stata violazione dell'art. 3, comma primo e dell'art. 36 comma primo Cost., atteso il trattamento piu` sfavorevole rispetto a quello riservato agli altri dipendenti della Universita`, e "l'amputazione dei due elementi piu` dinamici di adeguamento della retribuzione ai bisogni della famiglia del prestatore di lavoro e del lavoratore stesso").

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 36  co. 1

Altri parametri e norme interposte