Sentenza 44/1980 (ECLI:IT:COST:1980:44)
Massima numero 9850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
02/04/1980; Decisione del
02/04/1980
Deposito del 14/04/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 44/80. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - DOMANDA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - RIDUZIONE A SEI MESI DEL TERMINE DI RECEDIBILITA' IN RAGIONE DELLA QUALIFICAZIONE SOGGETTIVA DEL LOCATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 44/80. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE LOCATO - DOMANDA DI CESSAZIONE DELLA PROROGA LEGALE - RIDUZIONE A SEI MESI DEL TERMINE DI RECEDIBILITA' IN RAGIONE DELLA QUALIFICAZIONE SOGGETTIVA DEL LOCATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La norma impugnata, nel consentire agli acquirenti che siano pensionati, sfrattati, sinistrati, profughi, emigranti rientrati in patria di far valere la urgente ed improrogabile necessita` di disporre dell'immobile dopo sei mesi - anziche` tre anni - dalla data di acquisto dell'alloggio non e` priva di razionale giustificazione - e quindi non crea discriminazioni arbitrarie - perche` risponde all'intento di salvaguardare quei cittadini che vanno maggiormente tutelati dal punto di vista sociale, versanti in situazioni obiettivamente differenti da quelle degli altri proprietari, e meritevoli di particolare considerazione anche in ordine alle esigenze abitative dei figli. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 7, secondo comma, della L. 23 maggio 1950 n. 253, nel testo di cui all'art. 1 quinquies della L. 31 luglio 1975 n. 363).
La norma impugnata, nel consentire agli acquirenti che siano pensionati, sfrattati, sinistrati, profughi, emigranti rientrati in patria di far valere la urgente ed improrogabile necessita` di disporre dell'immobile dopo sei mesi - anziche` tre anni - dalla data di acquisto dell'alloggio non e` priva di razionale giustificazione - e quindi non crea discriminazioni arbitrarie - perche` risponde all'intento di salvaguardare quei cittadini che vanno maggiormente tutelati dal punto di vista sociale, versanti in situazioni obiettivamente differenti da quelle degli altri proprietari, e meritevoli di particolare considerazione anche in ordine alle esigenze abitative dei figli. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 7, secondo comma, della L. 23 maggio 1950 n. 253, nel testo di cui all'art. 1 quinquies della L. 31 luglio 1975 n. 363).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte