Sentenza 45/1980 (ECLI:IT:COST:1980:45)
Massima numero 14250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
02/04/1980; Decisione del
02/04/1980
Deposito del 14/04/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 45/80. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - MORTE DEL CONDUTTORE - OMESSA PREVISIONE DELLA SUCCESSIONE NEL DIRITTO ALLA PROROGA DEL CONVIVENTE MORE UXORIO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 45/80. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - MORTE DEL CONDUTTORE - OMESSA PREVISIONE DELLA SUCCESSIONE NEL DIRITTO ALLA PROROGA DEL CONVIVENTE MORE UXORIO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
La situazione del convivente more uxorio e` del tutto diversa da quella degli altri soggetti contemplati dalle norme impugnate, essendo tal convivenza soltanto un mero rapporto di fatto, priva del carattere della stabilita`, suscettibile di venir meno in qualsiasi momento e improduttiva di quei diritti e doveri reciproci nascenti dal matrimonio e propri della famiglia legittima. Cio` comporta che una ingiustificata disparita` di trattamento non e` ravvisabile ne` nei confronti del figlio naturale dei conviventi, fondandosi il di lui diritto alla proroga sulla tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, giusta l'art. 30, terzo comma, Cost., ne` nei confronti degli altri soggetti, indicati dalle norme accanto al coniuge ed ai figli, trattandosi di soggetti legati al conduttore da rapporti giuridici di parentela o di affinita`. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2 bis, primo comma, L. 12 agosto 1974 n. 351, e 1 comma quarto, parte prima, della L. 23 maggio 1950 n. 253 nella parte in cui non comprendono fra i beneficiari della proroga legale del contratto di locazione il convivente more uxorio con il conduttore defunto, indicando tassativamente il coniuge, gli eredi i parenti e gli affini del defunto medesimo con lui abitualmente conviventi).
La situazione del convivente more uxorio e` del tutto diversa da quella degli altri soggetti contemplati dalle norme impugnate, essendo tal convivenza soltanto un mero rapporto di fatto, priva del carattere della stabilita`, suscettibile di venir meno in qualsiasi momento e improduttiva di quei diritti e doveri reciproci nascenti dal matrimonio e propri della famiglia legittima. Cio` comporta che una ingiustificata disparita` di trattamento non e` ravvisabile ne` nei confronti del figlio naturale dei conviventi, fondandosi il di lui diritto alla proroga sulla tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, giusta l'art. 30, terzo comma, Cost., ne` nei confronti degli altri soggetti, indicati dalle norme accanto al coniuge ed ai figli, trattandosi di soggetti legati al conduttore da rapporti giuridici di parentela o di affinita`. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale, sollevate in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2 bis, primo comma, L. 12 agosto 1974 n. 351, e 1 comma quarto, parte prima, della L. 23 maggio 1950 n. 253 nella parte in cui non comprendono fra i beneficiari della proroga legale del contratto di locazione il convivente more uxorio con il conduttore defunto, indicando tassativamente il coniuge, gli eredi i parenti e gli affini del defunto medesimo con lui abitualmente conviventi).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte